Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16099 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Pescara ha condannato D.J.L. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso il (OMISSIS), essendo stato riscontrato nelle due rilevazioni effettuate un tasso alcolemico pari a 0,65 gr./l.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla circostanza che la prova con l’etilometro era avvenuta a parecchia distanza dal sinistro, non potendosi esclude tre che il D.J., come da lui sostenuti, avesse assunto alcool dopo l’incidente, per rinfrancarsi dallo spavento.
Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che l’ipotesi di reato per la quale D.J. L. è stato giudicato è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), fattispecie che è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4. L’intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

2. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n. 739 rv 197698).
P.Q.M.

– Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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