T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-04-2011, n. 3500 Carenza di interesse sopravvenuta Organi collegiali della scuola Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) Incompetenza Violazione art. 95 RD 4.5.195 n.653 e della normativa in materia di scrutini. Eccesso di potere per erroneità di presupposti. carente motivazione, travisamento.

Con provvedimento del 16 giugno 1999 il Consiglio di classe aveva deliberato la promozione dell’alunno.

Il preside riconvocando il consiglio di classe per il giorno 17 giugno ha annullato illegittimamente la disposta promozione esercitando una potestà caducatoria che la legge non gli attribuisce.

2) Eccesso di potere per erroneità di presupposti. contraddittorietà, difetto di motivazione disparità di trattamento e sviamento.

L’atto impugnato manca di qualsiasi motivazione riferendosi in modo in conferente alla circostanza che in precedenza "non ci si è attenuti ai parametri fissati, e cioè che con tre gravi insufficienze si respinge..""

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Con atto del 20 dicembre 2010 parte ricorrente ha fatto istanza per la declaratoria della improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere in quanto, a seguito dell’ordinanza di questa Sezione di ammissione con riserva dell’ alunno alla classe III, ottenuto il nullaosta al trasferimento dal Dirigente Scolastico del V Liceo Artistico, il ragazzo è stato iscritto al Liceo Artistico Statale di Roma, ove ha conseguito il diploma di maturità il 16.7.2001 (come attestato dalla documentazione depositata), ed in seguito si è iscritto all’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, ove è in procinto di laurearsi (cfr. documentazione in atti).

Che in tale situazione non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere dato che per consolidato orientamento giurisprudenziale, il superamento dell’esame di maturità, ovvero la successiva valutazione positiva espressa in sede di scrutinio assorbe il giudizio negativo precedentemente formulato dal Consiglio di Classe (sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato, con la conseguenza che il ricorso già rivolto contro il giudizio negativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. TAR Lazio, II, 9.6.2005, n.4684; Cons. Stato, VI, 10.6.2002, n.3215; Cons. Stato, VI, 8.4.2003, n.1875; Cons. Stato, VI, 14.1.20002, n. 162; Cos. Stato, VI,5.3.2002,n.1312; Cons. Stato, VI, 20.3.1996, n. 474; TAR Toscana, I, 23.12.2008, n. 4341).

Le spese degli atti di procedura possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – -, Sez. III bis, dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere e compensa le spese degli atti di procedura compiuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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