Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 16127 separazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con decreto del 6.7.2005 il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione consensuale, proposta da D.D.E.E. nei confronti del coniuge S.G., perchè era pendente, fra le parti, il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con il decreto impugnato (depositato il 21.12.2006) la Corte di appello di Messina ha accolto il reclamo proposto dalla D.D., ha revocato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione e, in accoglimento della stessa, ha condannato lo S. a corrispondere alla reclamante, con decorrenza dalla domanda, un assegno dell’importo di Euro 150,00 mensili (originariamente non previsto e in considerazione del mutamento delle condizioni economiche dei coniugi) a titolo di contributo al mantenimento della medesima nonchè un assegno dell’importo di Euro 461,52 (così elevato quello originariamente previsto di Euro 361,52 fino alla maggiore età) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia V., divenuta maggiorenne. Contro il decreto della Corte di appello S. G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la D.D..

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 177, 710 e 711 c.p.c.; L. n. 898 del 1970, artt. 4 e 5 lamentando che sia stata ritenuta ammissibile la domanda di modifica delle condizioni della separazione nonostante che fosse già pendente il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3.1.- Il motivo è infondato perchè secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte l’assegno di mantenimento, in favore di uno dei due coniugi in regime di separazione, è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale; con la conseguenza che questa non comporta il venir meno dell’interesse al ricorso in cassazione avverso la sentenza che riconosce e quantifica l’assegno di mantenimento (Sez. 1, Sentenza n. 813 del 15/01/2009).

Proprio perchè l’assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile – proprio per l’opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali indubbiamente connesse – la domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che tale adeguamento richiede non si opponga alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell’assegno di divorzio ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni (Sez. 1, Sentenza n. 7488 del 24/08/1994).

Quanto alla questione dell’avvenuta pronuncia del provvedimento presidenziale in corso di giudizio divorzile e in ordine all’influenza sul procedimento di revisione, va rilevata l’assoluta novità della questione e la conseguente inammissibilità della censura svolta al riguardo.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 10, 12 e 14 c.p.c., degli artt. 112 e 156 c.p.c. e formula il quesito se vi è stata violazione, ex art. 11 Cost., degli artt. 10, 12 e 14 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c., comma 7, da parte della Corte d’appello di Messina che in sede di reclamo, nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione, ha disposto l’aumento dell’assegno di contributo al mantenimento in favore della figlia V., giudicando relativamente all’adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale senza tener in buon conto, a supporto del disposto aumento, la presenza di giustificati motivi. La Corte di merito avrebbe confuso una mera lamentela della reclamante con una richiesta giudiziale. Avrebbe, poi, motivato l’aumento del contributo per la figlia con la preesistenza dell’obbligo assunto in sede di separazione e tale controversia, secondo il ricorrente, apparterrebbe alla competenza funzionale del tribunale.

2.2.- Il motivo è infondato perchè risulta dal provvedimento impugnato che la domanda di revisione delle condizioni di separazione è stata espressamente proposta anche in relazione al contributo per il mantenimento della figlia minore, come d’altra parte risulta dalle conclusioni del ricorso, trascritte nel controricorso da parte resistente.

Inoltre, il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da verbali di separazione consensuale omologata può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti) (Sez. 1^, n. 8235/2000). Sì che correttamente la Corte del merito, in difetto di accordo tra le parti in ordine all’entità del già previsto aumento del contributo al raggiungimento della maggiore età, ha provveduto a determinare la nuova misura dell’assegno.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e formula il quesito se vi è stata violazione, ex art. 111 Cost., dell’art. 156 c.c., comma 7, della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 e succ. modifiche ed integrazioni e dell’art. 2697 c.c., da parte della Corte di appello di Messina che in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., ha ritenuto la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare la situazione preesistente disponendo, con motivazione apparente e/o perplessa ed in mancanza di qualsivoglia prova, la modifica delle condizioni di separazione.

La Corte di merito avrebbe confrontato il reddito del ricorrente nel 1997 con quello del 2003, anzichè confrontare quello del 2000 (epoca della separazione) con quello, immutato, del 2003. 3.3.- Sul terzo motivo è infondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente perchè trattasi di ricorso proposto nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., u.c..

Nondimeno, il motivo è inammissibile per violazione del requisito di autosufficienza e di quello di specificità non essendo stato indicato, nel ricorso, l’ammontare del reddito preso in considerazione nè quello che la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione. Talchè la censura appare diretta soltanto ad ottenere una diversa lettura ed un diverso apprezzamento degli elementi probatori, peraltro neppure specificamente indicati come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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