Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Cosenza, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato Z.G. alla pena di 3000,00 Euro di ammenda per il reato di guida senza patente, in quanto revocata (art. 116 C.d.S.); ha assolto il medesimo imputato dalla contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, rilevando il predetto Tribunale che non sussisteva per lo Z. l’obbligo di portare con se la ed carta precettiva, non essendo stato applicato nei suoi confronti l’obbligo di soggiorno ma solo la sorveglianza speciale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando la violazione di legge sotto il profilo che, a seguito della assoluzione dal reato di cui all’art. 9 di cui sopra, rimanendo in vita solo la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.S. per la quale è consentita l’oblazione, il giudice avrebbe dovuto consentire all’imputato di esercitare il suo diritto ad estinguere il reato attraverso l’oblazione, rimettendolo in temine per formulare la relativa domanda ai sensi dell’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.

Il ricorrente invoca del tutto impropriamente la disposizione dell’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, che prevede la rimessione in termini dell’imputato solo in caso di "modifica della originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione". La norma è stata introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 53, per adeguare il sistema alle indicazioni derivate dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 530 del 1995, aveva rilevato che "non sussistono ostacoli di ordine tecnico – sistematico all’ammissione dell’oblazione nel corso del dibattimento" e che la preclusione dell’accesso al medesimo istituto ed ai connessi benefici, in caso di nuove contestazioni dibattimentali, per fatto diverso ( art. 516 c.p.p.) o per reato concorrente ( art. 517 c.p.p.) risultava lesiva del diritto di difesa nonchè priva di razionale giustificazione.

La nuova normativa è però puntualmente ancorata al presupposto che la sostiene, cioè che vi sia una modifica della originaria imputazione. Ora, a prescindere da altre considerazioni, che non rilevano nella specie, circa la possibilità di applicare tale disposizione quando la modifica avvenga solo con la sentenza, è del tutto evidente che manca nel presente caso il presupposto di operatività della norma e cioè,appunto, la modifica della imputazione, atteso che il presupposto che viene invocato dal ricorrente è quello della avvenuta assoluzione da un altro reato.

Dimentica in sostanza il ricorrente che le contestazioni sono autonome l’una dall’altra e che il reato di cui all’art. 116 C.d.S. era "oblabile" fin dal momento della sua contestazione (28.2.2009), con la conseguenza che l’imputato ben avrebbe potuto sollecitare l’ammissione alla procedura "de quo", indipendentemente e a prescindere dalla natura delle altre contestazioni formulate nei suoi confronti.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle Cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00). Il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che si liquidano, in assenza di apposita nota, in Euro 2000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *