T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-04-2011, n. 3498 Esclusioni dal concorso scuole materne

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

enza.
Svolgimento del processo

Con giudicato formale inter partes, costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2.4.1997, n. 532, veniva annullato il decreto del 2.2.87 con il quale il sig. M. era stato escluso dal concorso.

Tale concorso, come risulta dal decreto del Provveditore Agli Studi di Roma de 20.8.1986, n. 76200, era stato bandito per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna nonché per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna statale per la copertura della metà dei posti che dovessero essere vacanti e disponibili al 10,9 rispettivamente degli anni 1987/88 e 1988/89;

A seguito di ricorso gerarchico rivolto al Ministero delIa P.A. avverso la esclusione il sig. M. è stato ammesso con riserva a sostenere la prova orale riportando (dopo che alla prova scritta aveva ottenuto il punteggio massimo) voti tali da assicurare la sua abilitazione, considerati anche i titoli in suo possesso.

Nonostante l’annullamento giurisdizionale del decreto di esclusione operata dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, il Provveditore negava qualsiasi possibilità di ottenere l’abilitazione e la cattedra sul presupposto che non vi fossero posti in organico relativamente ai due anni oggetto del concorso.

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame

– Violazione delle normative che regolano gli effetti del giudicato amministrativo, con specifico riferimento all’art. 2909 c,c, applicabile anche al processo amministrativo nel periodo che ci riguarda, essendo ora la materia regolata dal nuovo codice del processo amministrativo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione.

Nella specie l’Amministrazione ha palesemente operato la elusione del giudicato stante la obbligatorietà della esecuzione della sentenza emessa a favore del ricorrente che aveva impugnato la esclusione da un concorso, era stato ammesso con riserva alle prova di esame e le abbia brillantemente superate, anche se non era stata annullata la graduatoria (l’impugnazione della graduatoria stessa era stata dichiarata inammissibile).

Non è possibile invece sostenere, come risulta dall’atto impugnato che,una volta che la graduatoria non sia stata annullata,il soggetto ingiustamente escluso dal concorso, come riconosciuto dal Giudice Amministrativo, si trovi nella stessa situazione di colui che nessuna sentenza abbia ottenuto e abbia fatto inutilmente decorrere il termine per la impugnazione della esclusione,oramai divenuta definitiva.

Una tale equiparazione non solo costituisce elusione diretta del giudicato, ma anche dà luogo ad una interpretazione incostituzionale della normativa,perché vanifica qualsiasi effetto della decisione emessa dal Giudice amministrativo, equiparando il soggetto che abbia ottenuto l’annullamento di un provvedimento amministrativo con altri che non abbiano impugnato l’atto e non abbia adito la giustizia.

Il principio della inutilità della sentenza in questa materia di esclusione dalla partecipazione ad un concorso, risultata illegittima, non può trovare ingresso nel nostro ordinamento per il solo fatto che nelle more del giudizio contro la esclusione (giudizio che ha richiesto due gradi e la emanazione di una sentenza di appello di riforma di quella negativa di.primo grado),contraddicendosi in modo palese all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’effetto ripristinatorio tipico del giudicato di annullamento che comporta il riesame della fatti specie ora per allora, con l’unico limite della impossibilità di incidere retroattivamente su situazioni sorte sulla base della sentenza di annullamento;

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta fondato.

Più in particolare con il provvedimento del Provveditore agli Studi di Roma del 21 luglio 1997, prot. n: 6479 l’Amministrazione "…..RITENUTA la necessità, in esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato, di annullare il D.P. prot. n. 115028/87/2 del 2/02/1987, con il quale il Sig. M.F. è stato escluso dal concorso ordinario di scuola materna, indetto in questa provincia con D.P. prot. 76200 del 20/08/1986; CONSIDERA TO che il concorso di cui trattasi era finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili in questa provincia negli anni 1987/88 e 1988/89 e che tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria hanno assunto regolare servizio fino a totale copertura dei posti disponibili; RILEVATO che l’efficacia della graduatoria del concorso in questione è ormai esaurita e che dai provvedimenti di nomina in ruolo, tutti oramai registrati dagli organi di controllo, sono scaturite posizioni giuridiche consolidate; RITENUTO, pertanto, di non dover adottare, in ordine alla citata decisione del Consiglio di Stato, ulteriori provvedimenti, che sarebbero incompatibili con le posizioni dei soggetti iscritti in graduatoria e sarebbero lesivi degli interessi di terzi" disponeva, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato – Sez. VI, il mero annullamento del D.P. prot. n. 115028/87/2 del 2/02/1987, di esclusione dal concorso ordinario di scuola materna, indetto con D.P. n. 76200 del 20/08/1986 del ricorrente.

Dalle surrichiamate premesse motivazionali dell’atto impugnato risulta recta via che il medesimo dia solo atto dell’annullamento già operato dal giudice e ciò costituisce un surrettizio adempimento.

Né le asserite "posizioni giuridiche consolidate", identificate dall’Amministrazione nella circostanza della "ormai esaurita efficacia della graduatoria del concorso in questione e dai provvedimenti di nomina in ruolo, tutti oramai registrati dagli organi di controllo, sono scaturite posizioni giuridiche consolidate", impediscono il ripristino della situazione del ricorrente in soprannumero il cui giudicato formatosi sulla esclusione dal concorso si riverbera necessariamente sulla graduatoria finale dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato. L’atto di esclusione comporta infatti necessariamente l’inclusione in parte qua del ricorrente nel procedimento graduatoriale la cui rinnovazione implica la ristorabilità ora per allora della posizione giuridica dell’interessato senza incidere sui soggetti già ricompresi in graduatoria aventi posizioni consolidate scaturenti dal mancato loro ingresso nel procedimento giurisdizionale di cui al giudicato di cui si controverte.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto l’atto impugnato va annullato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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