ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 1254/99 proposto dal dr. Giuseppe Casu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario e Francesco Arrica presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n°1, è elettivamente domiciliato;
contro
l’Azienda USL n° 8 di Cagliari, in persona del Direttore Generale pro tempore, e del medesimo Direttore Generale non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del diritto ad ottenere il trattamento economico di primario ospedaliero;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme a tale titolo dovute maggiorate di rivalutazione ed interessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Visto il 4° comma dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n° 205.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 28/1/2009 il cons. Alessandro Maggio e udito, l’avvocato P. Cadeddu, in sostituzione degli avvocati F. e M. Arrica per il ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
a) che con l’odierno ricorso il dr. Giuseppe Casu, aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero SS. Trinità di Cagliari, affermando di aver svolto funzioni primariali dal settembre 1995 al giugno 1998, chiede il riconoscimento del diritto a conseguire le corrispondenti differenze retributive con condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle relative somme maggiorate di rivalutazione ed interessi;
b) che a sostegno della richiesta non è stato offerto nemmeno un principio di prova, atteso che dall’unico documento proveniente dall’intimata amministrazione depositato in giudizio (nota 6/7/1995 n°2055), si ricava soltanto che nel luglio del 1995 venne conferito al ricorrente un incarico primariale di natura temporanea, senza che risulti se le funzioni siano state effettivamente espletate e se le stesse si siano protratte oltre il termine di sessanta giorni, condizione questa occorrente – ai sensi dell’art. 29 comma 2, del D.P.R. 20/12/1979 n° 761 – perché l’esercizio delle mansioni superiori possa far sorgere il diritto al riconoscimento del più elevato compenso spettante al primario ospedaliero;
c) che, pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato;
d) che la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esonera il Collegio da ogni statuizione sulle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 28/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria oggi: 05/02/2009
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Adriana Zuddas)
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it