Tribunale amministrativo regionale della Sardegna Sent.n. 158/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1254/99 proposto dal dr. Giuseppe Casu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario e Francesco Arrica presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n°1, è elettivamente domiciliato;

contro

l’Azienda USL n° 8 di Cagliari, in persona del Direttore Generale pro tempore, e del medesimo Direttore Generale non costituiti in giudizio;

per l’accertamento

del diritto ad ottenere il trattamento economico di primario ospedaliero;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme a tale titolo dovute maggiorate di rivalutazione ed interessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti tutti della causa.

Visto il 4° comma dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n° 205.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 28/1/2009 il cons. Alessandro Maggio e udito, l’avvocato P. Cadeddu, in sostituzione degli avvocati F. e M. Arrica per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che con l’odierno ricorso il dr. Giuseppe Casu, aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero SS. Trinità di Cagliari, affermando di aver svolto funzioni primariali dal settembre 1995 al giugno 1998, chiede il riconoscimento del diritto a conseguire le corrispondenti differenze retributive con condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle relative somme maggiorate di rivalutazione ed interessi;

b) che a sostegno della richiesta non è stato offerto nemmeno un principio di prova, atteso che dall’unico documento proveniente dall’intimata amministrazione depositato in giudizio (nota 6/7/1995 n°2055), si ricava soltanto che nel luglio del 1995 venne conferito al ricorrente un incarico primariale di natura temporanea, senza che risulti se le funzioni siano state effettivamente espletate e se le stesse si siano protratte oltre il termine di sessanta giorni, condizione questa occorrente – ai sensi dell’art. 29 comma 2, del D.P.R. 20/12/1979 n° 761 – perché l’esercizio delle mansioni superiori possa far sorgere il diritto al riconoscimento del più elevato compenso spettante al primario ospedaliero;

c) che, pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato;

d) che la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esonera il Collegio da ogni statuizione sulle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 28/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria oggi: 05/02/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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