Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16092

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 13 maggio 2010, applicava a B.D. – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1 e comma 1 – bis, accertata in (OMISSIS), allorchè il predetto si era posto alla guida del motociclo tg. (OMISSIS), in condizioni di alterazione psico – fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, cagionando un sinistro stradale per non aver concesso la precedenza ad autovettura proveniente dalla sua destra – la pena di mesi DUE, giorni VENTI di arresto ed Euro 1400 di ammenda, concesse le attenuanti generiche e disponendo la sostituzione della pena detentiva in Euro 3.040 di ammenda, così determinando la pena complessiva in Euro 4.440 di ammenda da versarsi in quattro rate mensili di Euro 1.110 di ammenda cadauna.

Seguiva altresì la sospensione della patente di guida per mesi SEI e la confisca del motociclo tg. (OMISSIS).

Ricorre per cassazione personalmente il B. sostenendo che il Tribunale, in violazione e/o in erronea applicazione della legge penale con riferimento all’applicazione della confisca del motociclo, non aveva tenuto conto che il motoveicolo (peraltro mai sottoposto a fermo od a sequestro), pur appartenente allo stesso ricorrente al momento della commissione del reato, era stato legittimamente venduto ad un terzo in data (OMISSIS) ovverosia prima della pronunzia della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., come dimostrato dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.

Difettando quindi il requisito dell’appartenenza al contravventore del veicolo (con il quale era stata commessa la contravvenzione) al momento della concreta applicazione della confisca, questa doveva ritenersi preclusa. Il ricorso è inammissibile.

Il B. è in concreto privo di interesse alla proposta impugnazione. Egli invero, non può ormai più risentire alcuna conseguenza giuridicamente favorevole in caso di riforma o di annullamento delle statuizioni della sentenza dalle quali consegue l’ablazione del veicolo, attesa la dichiarata cessazione di qualsivoglia relazione di "appartenenza" a sè, del motoveicolo, al momento della proposizione del ricorso avverso la disposta confisca del mezzo, che invece già gli apparteneva al momento di commettere la contravvenzione ascrittagli di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 – bis.

In ogni caso ed in subordine, agli effetti della legittimità dell’adottata sanzione,non rilevano i trasferimenti della titolarità del bene, intervenuti dopo il fatto.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrente – cfr Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissible il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *