T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 1013 patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha disposto la revisione della patente di giuda del ricorrente, per perdita totale del punteggio.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 368 del 19 marzo 2009, ha accolto l’istanza cautelare.

Tenutasi la pubblica udienza in data 16 marzo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento essendo fondata la doglianza che lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione intimata la quale, nonostante il punteggio relativo alla patente di guida del ricorrente fosse ancora pari a sette punti, ha disposto la revisione della stessa affermando che il punteggio era invece esaurito.

Invero, fra i documenti depositati in giudizio dall’interessato, vi è la comunicazione dell’8 maggio 2008, ad egli inviata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, dalla quale risulta che il punteggio relativo alla sua patente di guida ammonta a sette punti.

L’Amministrazione intimata non ha depositato, anche ad esito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, alcun documento che dimostri il contrario; e che dimostri in particolare il totale azzeramento del punteggio.

Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che vengono quantificate in euro 1.500 oltre IVA e c.p.a. se dovuti, fermo l’onere di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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