Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 16117 notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Palermo, con decreto del 12.11.07, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da eccessiva durata del processo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001 da T.B. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso depositato il 18.1.07. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica apportata all’art. 3, della L. cit. dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, alla data di introduzione del procedimento la legittimazione passiva non spettava alla PCM, ma al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il T. ha chiesto la cassazione del provvedimento, con ricorso affidato ad un unico motivo.

Il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4, ha dedotto che l’errore da lui commesso nell’identificare nella PCM, anzichè nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, il soggetto passivamente legittimato alla domanda comportava una mera irregolarità, sanabile attraverso la notificazione dell’atto all’amministrazione effettivamente legittimata ed indicata dal giudice. La PCM non ha svolto difese.
Motivi della decisione

La notificazione del ricorso alla PCM è stata eseguita dal T., presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, con plico raccomandato spedito il 23.5.08 a mezzo del servizio postale.

Il ricorrente ha però omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata, la cui produzione, in assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, era necessaria ai fine di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio. Il T., il cui difensore non ha presenziato all’udienza di discussione, non ha neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’ari 291 epe il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).

Poichè la PCM non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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