Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 22-04-2011, n. 16124 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunziata in data 18 febbraio 2010, il Tribunale di Sassari applicava a B.G.A., ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., riconosciuta all’imputato la diminuente del rito, la pena di UN mese di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda – pena sospesa – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2 lett. c), per aver guidato un’autovettura, il (OMISSIS), in (OMISSIS), versando in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico accertato in misura superiore a 1,5 gr./l.

Era altresì applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per UN anno.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari deducendo il vizio di violazione della legge penale per avere il Tribunale applicato al prevenuto,in difformità dell’accordo concluso tra le parti e riportato in motivazione, una pena illegale, perchè inferiore al minimo edittale.

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale, condiviso l’assunto del ricorrente, attesa l’illegalità della pena detentiva applicata nella misura di UN mese di arresto, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

Ritiene il Collegio che, nella concreta fattispecie, nulla osti all’applicazione del disposto dell’art. 619 c.p.p., comma 2, esclusa quindi la necessità di far luogo all’annullamento della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Sassari è in realtà incorso in un mero errore materiale allorchè, nel redigere il dispositivo, ha indicato in UN mese di arresto ed in Euro 1.000,00 la pena concordata tra le parti che invece – correttamente – risulta in motivazione determinata in mesi DUE di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, applicata la diminuzione di 1/3 per il rito alla pena base edittale di mesi TRE di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, prevista per la contravvenzione all’art. 186 C.d.S., comma 1 lett. c), nel testo in vigore all’epoca del fatto: 18 luglio 2008.

Segue quindi la rettificazione della pena in conformità all’accordo intervenuto tra le parti; accordo già ratificato dal Tribunale.
P.Q.M.

Rettifica la pena inflitta in mesi DUE di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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