T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-04-2011, n. 1020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale, ai sensi degli artt. 4, comma 6, 5, comma 5, e 13, comma 13, del d.lgs. 286/98 è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno in considerazione della sussistenza nei suoi confronti di un provvedimento di espulsione dallo stesso eseguito, emesso a nome di altro soggetto esclusivamente in ragione delle false generalità dichiarate dal ricorrente, ma riferito inequivocabilmente allo stesso a seguito degli accertamenti dattiloscopici compiuti dall’amministrazione;

Atteso che, con il suddetto gravame, il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;

Considerato che, come risulta dalla documentazione versata in atti, il provvedimento impugnato è stato emesso con riferimento all’esistenza di un provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero e dallo stesso eseguito, che costituisce condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno;

che, infatti, come risulta dalla costante giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. 25.07.1998 n. 286" non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali" (cfr. C.d.S., sez. IV, dec. 03.05.2001 n. 2496), sicché l’esistenza di un valido decreto di espulsione costituisce un fattore ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25.07.1998 n. 286 (richiamato anch’esso nel provvedimento di cui è causa) "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato…", mentre, per il combinato disposto dei commi 13 e 14 dell’art. 13, d.lgs. 25.07.1998 n. 286, "lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, sufficientemente motivato con riferimento alla specifica causa ostativa ex lege al rilascio del permesso di soggiorno, come previsto dall’art. 13, comma 7, del d.lgs. 25.07.1998, n. 286 (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 22 ottobre 2008, n. 5176);

né, a tal fine, possono avere alcuna rilevanza l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e la convivenza con un parente avente cittadinanza italiana, sussistendo, comunque, un presupposto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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