T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 192 operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Le ricorrenti, avendo presentato alle ore 12,07 del 16.4.2011 la lista "Guerriero Sannita" per la consultazione delle elezioni di rinnovo del consiglio comunale di Bojano, depositando un atto recante 4 firme e 4 separati atti con ulteriori 68 firme, ricevevano il provvedimento di esclusione della lista, sul presupposto della invalidità delle 68 firme apposte su fogli non materialmente uniti al foglio principale e privi dell’indicazione delle generalità del candidato sindaco della lista medesima. Le ricorrenti insorgono, per impugnare i seguenti atti: 1)il decreto della II Sottocommissione elettorale circondariale di Campobasso, verbale n. 66 prot. n. 80 datato 16.4.2011, comunicato in pari data alle ricorrenti, avente ad oggetto l’esclusione della lista "Guerriero Sannita" dalle elezioni del 15 e 16 maggio 2011, per il rinnovo del consiglio comunale di Bojano; 2)tutti gli atti connessi e consequenziali, anteriori o successivi, tra cui il decreto della stessa Sottocommissione, verbale n. 79 prot. n. 99 datato 18.4.2011, con il quale, in sede di riesame, è stato confermato quanto disposto dal precedente citato decreto. Le ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.P.R. n. 570/1960; 2)eccesso di potere sotto il punto di vista della contraddittoria motivazione e del travisamento dei fatti.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

All’udienza dell’11 aprile 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – La lista esclusa reca le 72 sottoscrizioni di presentazione su cinque fogli distinti e separati, uno solo dei quali (firmato da undici sottoscrittori) reca l’indicazione delle generalità del candidato sindaco, mentre i restanti quattro (con 61 firme) omettono di indicare dette generalità. Sennonché, tutti e cinque i fogli indicano e descrivono chiaramente il simbolo della lista "Guerriero Sannita", talché non vi è dubbio che i sottoscrittori abbiano tutti inteso presentare la lista "Guerriero Sannita", non già altre liste.

Se è da ritenersi legittima – in via astratta – l’esclusione di una lista le cui sottoscrizioni sono state apposte su fogli mobili singolarmente privi dei dati prescritti dall’art. 28 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e separati dal modulo principale (cfr.: Cons. Stato V, 20.3.2010 n. 1300; T.A.R. Marche Ancona I, 6.3.2010 n. 104), è altresì vero che il menzionato art. 28, che disciplina la raccolta delle firme in occasione della presentazione delle liste elettorali, non contiene prescrizioni dettagliate con riferimento alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, il che non consente di inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle cosiddette "forme sostanziali", dovendosi, invece, fare applicazione del principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale (cfr.: Cons. Stato V, 17.9.2008 n. 4373). L’art. 28 va dunque interpretato non in senso meramente formalistico, ma secondo la "ratio" della disposizione stessa, che, in palese applicazione del principio di massima partecipazione sia dell’elettorato attivo che di quello passivo alle consultazioni elettorali, ha inteso sanzionare con la nullità le sole irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento delle relative operazioni per le quali l’ordinamento espressamente preveda tale conseguenza o che abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale (cfr.: T.A.R. Emilia Romagna Parma, 27.7.2006 n. 341).

Nella specie, la funzione dell’indicazione delle generalità del candidato sindaco concorre con l’allegazione del contrassegno di lista per consentire di accertare che i presentatori della stessa siano pienamente consapevoli di quale lista e di quali candidati essi erano sottoscrittori. Invero, a tenore della legge 25 maggio 1993 n. 81, nonché del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ciascuna lista nelle elezioni nei Comuni con meno di 5000 abitanti ha un candidato sindaco e uno solo. E’ del tutto plausibile che i sottoscrittori della lista conoscessero il nome del candidato sindaco o quantomeno sapessero che la lista che contribuivano a presentare avesse un determinato candidato sindaco. Pertanto, non si può ragionevolmente dubitare che la descrizione del contrassegno – su ciascuno dei quattro fogli privi dell’indicazione delle generalità del candidato sindaco – sia atto sufficiente e quindi idoneo al raggiungimento dello scopo della piena consapevolezza di quale lista e di quale candidato si è sostenuto la presentazione. Per tale ragione, deve ritenersi che, all’atto di presentazione della lista, gli appositi moduli recanti il contrassegno identificativo, anche se non compilati nella parte che indica le generalità del candidato sindaco, siano stati comunque idonei a garantire che la manifestazione della volontà dei sottoscrittori fosse consapevole, orientata con certezza e libera. Invero, il rigore delle formalità imposte dalla normativa – come già detto – è funzionale ad assicurare la certa direzione della manifestazione di volontà dei sottoscrittori, nonché la garanzia dell’intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca anteriore all’indizione della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa e, nel caso di specie, tali garanzie sono fornite dal fatto che i sottoscrittori hanno firmato fogli che recavano tutti il simbolo e la descrizione del contrassegno della lista presentata.

IV – I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati, atteso che la Commissione elettorale non ha ben valutato l’adeguatezza delle forme in cui è stata presentata la lista ed ha indebitamente escluso la medesima dalla competizione elettorale. Nondimeno, non avendo chiesto le ricorrenti che sia ordinata direttamente dal T.a.r. l’ammissione della lista, dovrà essere la stessa Commissione elettorale, in esecuzione del "decisum" del giudice amministrativo, ad eseguire l’ammissione.

V – In conclusione, il ricorso può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente in euro 1000,00 (mille) al lordo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione intimata alle spese del giudizio, che liquida in euro 1000,00 (mille) al lordo.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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