Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-07-2011, n. 16111 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto di una istanza di rimborso per quanto pagato in più a titolo di IRPEF relativamente ad un immobile di interesse storico artistico per il quale la contribuente aveva dichiarato il reddito locativo e non quello determinato ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, ritenendo il giudice di secondo grado che all’immobile in questione per essere destinato ad uso diverso da quello abitativo non potesse applicarsi la disciplina agevolativa e dichiarava comunque decaduta la contribuente dal diritto al rimborso per gli anni 1995, 1996, e acconto 1997.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso (e del relativo controricorso) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente alla successione ex lege dell’Agenzia delle entrate, deve essere esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta inapplicabilità della speciale disciplina di determinazione del reddito dell’immobile.

Il motivo è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di imposte sui redditi, la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2, nel fissare l’imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, prevede che esso va determinato sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ai fini dell’applicazione di tale regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non rileva nè la destinazione, abitativa o non abitativa, dell’immobile soggetto a vincolo, nè la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, nè la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato" (Cass. n. 14149 del 2009).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta per l’anno 1997 la non applicazione del nuovo termine di quarantotto mesi e il mancato calcolo del termine dal saldo e non dall’acconto.

Il motivo non è fondato sotto il primo aspetto alla luce del principio secondo cui "in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta Legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza" (Cass. n. 924 del 2005; 16583 del 2009).

Il motivo non è fondato neanche sotto il secondo aspetto, poichè nel caso di specie si contesta ab origine la legittimità della pretesa tributaria come non dovuta in ragione di uno speciale regime di tassazione del bene previsto dalla legge.

Sicchè deve essere accolto il primo motivo, rigettato il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente limitatamente all’anno 1998 e al saldo 1997. La formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente limitatamente all’anno 1998 e al saldo 1997. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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