Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-04-2011, n. 16119 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre per la cassazione della sentenza n. 7/2010 del Gip presso il Tribunale di Fermo, con la quale è stata applicata a D.G.D., per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commi 2 bis e 2 sexies, commesso il (OMISSIS), la pena di quattro mesi di arresto e 200,00 Euro di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria e determinazione finale della pena in Euro 32000,00 di ammenda;

1.2 Il ricorrente sostiene che il giudice ha determinato, quanto all’ammenda, una pena illegale – inferiore al dovuto – atteso che ricorrevano le condizioni di cui all’art. 186, commi 2 bis (aver provocato un incidente) e 2 sexies (guida in ora notturna), circostanze aggravanti la cui considerazione avrebbe dovuto portare alla determinazione di una pena pecuniaria superiore a quella inflitta; con un secondo motivo si duole della mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Osserva Infatti il Collegio che ai sensi dell’art. 63 cod. pen., comma 4, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quelle di cui all’art. 186, commi 2 bis e 2 sexies di cui si discute, "si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla". Nella specie non può ritenersi illegale la pena che il giudice ha applicato alle parti, atteso che essa non è inferiore al minimo stabilito per legge, ma coincide con tale minimo avendo il giudice ritenuto congruo il patteggiamento nella misura del minimo della pena base con l’aumento dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis, (1500,00 Euro aumentati a 3000); aggravante quella dell’art. 186, comma 2 bis, che impone il raddoppio della pena ed è pertanto sicuramente più grave di quella di cui all’art. 186, comma 2 sexies che stabilisce un aumento della pena da un terzo alla metà, e dunque con un potere discrezionale del giudice di ‘ applicare un aumento minimo inferiore a quello obbligatoriamente previsto dall’altro comma.

2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, contenente il Nuovo codice della strada, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo ivi determinato; consolidata è la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv. 207880; Cass. 6.12.1995, 1633 rv.

203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv. 201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n. 5 Bosio – rv. 210981) secondo cui deve applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. Peraltro con il D.L. n. 117 dei 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con l’introduzione di un comma 2 quater nel testo dell’art. 186 C.d.S., che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Deve pertanto, sul punto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata che non ha provveduto al riguardo, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo.
P.Q.M.

– Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Fermo. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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