Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-04-2011, n. 16116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.D. ha proposto ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113, avverso il decreto del Gip di Genova in data 22.2.2010 con cui, su richiesta del Ministero delle Entrate, è stato revocato il decreto del 26.6.2006, di ammissione della medesima al patrocinio a spese dello Stato. Lamenta che la revoca è stata ingiustamente ed illegittimamente disposta in quanto fondata su una errata determinazione del reddito rilevante ai fini di che trattasi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è ammissibile, atteso che contro la revoca disposta su richiesta dell’Intendente di Finanza il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per Cassazione.

2. Il ricorso risulta fondato.

A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, si tiene conto ai fini della determinazione delle condizioni di ammissibilità al patrocinio anche del reddito del coniuge convivente e/o di altri familiari conviventi.

3. Nella presente fattispecie tale condizione non sembra sussistere.

Il giudice di merito infatti non ha considerato che la D., come dalla stessa dichiarato nella autocertificazione, viveva insieme ai coniugi P. e B. ricevendo dagli stessi ospitalità dietro la prestazione di aiuto nelle faccende domestiche; ella pertanto non poteva essere considerata componente del "nucleo familiare" dei predetti P. e B., come invece ritenuto dall’ufficio finanziario nella richiesta di revoca del beneficio in questione e dal giudice nel provvedimento impugnato, che si rivela per tale aspetto viziato, rendendo necessario un nuovo esame della questione.

4. Deve pertanto essere annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *