T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 723 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nel ricorso si espone che:

– il Comune di Giurdignano bandiva una gara con procedura aperta relativa ai lavori di restauro del pianterreno del locale Palazzo Baronale (detti lavori erano parte di un più vasto progetto avente ad oggetto il restauro dell’intero palazzo e delle aree allo stesso adiacenti).

– il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

– la ricorrente otteneva 48 punti per l’offerta tecnica e 7,90 punti per quella economica, con un totale di 54,20 punti.

– la E. s.r.l. otteneva 62 punti per l’offerta tecnica e 6,04 punti per l’offerta economica, con un totale di 68,04 punti (che le consentiva di risultare aggiudicataria).

2.- Veniva quindi proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 75 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del punto 2.b2) del Disciplinare di gara.

b) Eccesso di potere per travisamento, illogicità, errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione della lex specialis della gara. Violazione dei principi generali in materia di appalti pubblici.

c) Eccesso di potere per travisamento ed errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Disparità di trattamento. Sviamento. Difetto di motivazione.

d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 86 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione della lex specialis della gara.

3.- Costituitasi in giudizio, la controinteressata chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- All’udienza del 7 aprile 2011 la causa veniva introitata per la decisione.

5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

6.- Con riferimento, anzitutto, al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che lo stesso dev’essere disatteso sulla base delle considerazioni compiutamente espresse dal T.a.r. Veneto nella sentenza che segue:

"(…) la ricorrente (…) ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione di (…) dalla gara in quanto tale Consorzio ha presentato, à sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.L.vo 163 del 2006, una cauzione provvisoria -segnatamente sotto forma di polizza fideiussoria (…)- di per sé non contemplante quali soggetti garantiti anche le imprese indicate quali ausiliarie del Consorzio medesimo nella propria domanda di partecipazione alla gara.

In buona sostanza, secondo la tesi della ricorrente principale se il soggetto ausiliario presta al soggetto partecipante alla gara i propri requisiti di capacità economicofinanziaria ovvero di capacità tecnicoorganizzativa rendendo in tal senso apposite dichiarazioni circa il proprio possesso dei requisiti prestati, allora -e per ineludibile conseguenza- anche il documento costitutivo della garanzia provvisoria non può che recare un’intestazione comprensiva dell’ausiliario medesimo, a discapito -in caso contrario- di un’evidente carenza di garanzia per l’amministrazione aggiudicatrice.

Il Collegio dissente da tale tesi.

Nessuna disposizione (del disciplinare, ndr) menzionava un obbligo di inclusione nell’intestazione della cauzione provvisoria segnatamente riferito alle imprese ausiliarie; né può identificarsi un obbligo di legge al riguardo discendente dall’art. 49 del D.L.vo 163 del 2006, posto che ivi, dopo aver contemplato un regime di responsabilità solidale tra l’impresa avvalente e quella ausiliaria, si dispone che il contratto di appalto è comunque eseguito dall’impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori: e, se lo stesso legislatore individua dunque nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta allora del tutto illogico affermare che l’onere cauzionale deve gravare (anche) su di un soggetto ulteriore e diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l’avvalente medesimo, ferma restando la predetta responsabilità solidale ex lege dell’ausiliario nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice" (T.a.r. Veneto Venezia, I, 10 gennaio 2011, n. 12).

7.- Con gli ulteriori ordini di censure, quindi, la ricorrente deduce il carattere in effetti peggiorativo di una serie di elementi dell’offerta dalla E., la indeterminatezza, irragionevolezza ed anomalia degli stessi, l’assenza dei requisiti di qualificazione prescritti per lo svolgimento di alcune lavorazioni e, comunque, l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla Commissione.

Si tratta di motivi fra di loro in definitiva connessi, poiché -quasi- tutti ricollegabili ad un unico assunto di base, e cioè la, per così dire, non meritevolezza delle proposte formulate dalla società controinteressata, non meritevolezza che viene poi dalla ricorrente posta in rilievo sotto i vari profili appena richiamati, accentuandosene suggestivamente ora il dato della genericità, ora quello dell’anomalia, ora quello dell’incongruenza rispetto alla valutazione fattane dalla Commissione.

7.1 E tuttavia, nonostante lo sforzo difensivo, tecnicamente apprezzabile, il Collegio non ritiene di condividere le tesi appena delineate, dovendosi già in termini concettuali osservare "che in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d’appalto le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione.

Le valutazioni della Commissione di gara in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara costituiscono, invero, espressione di un potere di natura tecnico – discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico – discrezionali, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri" (Consiglio Stato, V, 8 marzo 2011, n. 1464).

A ben vedere, inoltre, pur da tale generale ordine di rilievi prescindendo, va osservato che una lettura complessiva e sistematica delle relazioni descrittive dell’offerta, del suo computo metrico, delle elencazioni dei materiali da utilizzare e delle tavole di progetto allegate consente di ritenere l’offerta medesima, anche con riguardo alle migliorie proposte, da un lato sufficientemente definita in ogni sua componente -nel senso di risultare concretamente "opponibile" alla ditta- e, dall’altro lato, ribaditi i puntuali limiti posti in materia al sindacato giurisdizionale, immune da qualsiasi profilo di manifesta illogicità, arbitrarietà ovvero macroscopico travisamento dei fatti: anche in punto di fatto, dunque, non vi sono le condizioni per reputare fondati i detti rilievi di genericità dell’offerta e/o di sua errata valutazione da parte della p.a..

Né può condividersi la censura di anomalia pure formulata, incentrata su di una stima di parte del valore delle migliorie offerte, giudicato nettamente superiore rispetto a quello derivante dalle indicazioni fornite dall’aggiudicataria (e tale, così, da incidere sul ribasso proposto rendendolo anormalmente elevato).

Anche sotto questo profilo, difatti, ciò che in definitiva viene chiesto al Collegio è di operare un confronto tra un giudizio eminentemente tecnico compiuto dalla Commissione ed uno della stessa natura compiuto dal consulente privato, in assenza però, anche a voler ritenere detto confronto giuridicamente possibile, dei dati di riferimento necessari.

La perizia di stima allegata agli atti contiene, a ben vedere, soltanto la sintetica elencazione di una serie di prezzi delle opere in oggetto, peraltro almeno in parte genericamente riferiti a quelli del "mercato locale", senza dunque alcuna prova della loro effettiva congruità: difettano allora, completamente, le condizioni per ritenere in concreto dimostrato che il potere tecnico – discrezionale dell’Amministrazione sia stato sul punto esercitato violando gli ordinari canoni di logicità, congruità, e corretto apprezzamento dei fatti.

7.2 Tanto ritenuto, diviene infine priva di rilievo la censura relativa alla possibilità per l’aggiudicataria di eseguire i lavori di restauro delle due stanze del Palazzo aventi superfici affrescate, posto che l’eventuale decurtazione di punteggio non sarebbe comunque tale da consentire alla ricorrente di aggiudicarsi l’appalto.

Né, d’altronde, può ragionevolmente sostenersi che l’eventuale assenza della qualificazione necessaria allo svolgimento dei lavori de quibus influisse, in virtù del principio della unicità dell’offerta, sulla complessiva capacità per la ditta di partecipare alla gara, non solo e non tanto per l’estraneità dei lavori medesimi rispetto al contenuto "minimo" dell’appalto (in giurisprudenza si è difatti evidenziato come le varianti migliorative costituiscono comunque parte integrante ed inscindibile dell’offerta; cfr. Consiglio Stato, V, 30 agosto 2004, n. 5650), quanto, piuttosto, per il carattere di assoluta autonomia, sul piano tecnico e progettuale, che essi rivestivano rispetto al resto dei lavori, concernendo un intervento del tutto "concluso in sé stesso", e quindi non tale da caratterizzare nel suo insieme la proposta della E..

8.- Sulla base di quanto fin qui scritto il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.

9.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1631/2010 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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