Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-07-2011, n. 16097 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S.r.l. TRON ha impugnato un avviso di rettifica relativo all’IVA, per l’anno 1999, emesso a seguito di verifica fiscale dell’Ufficio.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Milano, con decisione confermata dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 61/46/2005, depositata il 27.5.2005, ha ritenuto non ravvisabili le condizioni per la determinazione induttiva dei maggiori ricavi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza, in base a un unico motivo. La contribuente non ha presentato difese.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado di giudizio (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col proposto ricorso, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 anche con riferimento all’art. 2697 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, afferma che, nel ritenere carenti i presupposti normativi per la determinazione induttiva dei ricavi, l’impugnata sentenza non ha considerato i numerosi e "puntuali riferimenti alle circostanze – contabili ed extracontabili- indagate dai verificatori, e richiamate poi nei PVC", che integrano le presunzioni gravi precise e concordanti e consentono di disattendere i dati riportati nella contabilità ufficiale. La ricorrente aggiunge che la determinazione induttiva dei ricavi si era, anche, basata sull’analisi di alcuni dati di bilancio, affermando che la CTR aveva ritenuto illegittimo il ricorso al metodo di accertamento applicato, con motivazione sbrigativa e superficiale.

Il ricorso è inammissibile, per la sua genericità. L’impugnata sentenza ha escluso la sussistenza di elementi idonei a legittimare l’accertamento sintetico, deducendo, in particolare, che la documentazione extra contabile, rilevata nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno 1994, era inidonea "per la brevità del periodo su cui era basata la differenza dei corrispettivi e la distanza di tempo delle registrazioni a cui si volevano applicare le conclusioni ai fini dell’accertamento" a far presumere l’inattendibilità della contabilità relativa agli anni successivi.

Il ricorso, che muove dalla corretta deduzione, secondo la quale il reperimento di scritture extracontabili è elemento sufficiente a togliere credibilità alla contabilità ufficiale e a dare ingresso all’accertamento induttivo del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 (cfr. Cass. n. 19598/2003; 27061/2006), non rispetta, tuttavia, sul punto, il canone dell’autosufficienza non avendo l’Agenzia trascritto, e neppure esposto, il contenuto delle tre schede utilizzate per determinare la base integrativa di calcolo che è stata, poi, sviluppata per la rettifica delle annualità successive al 1994 (non è, neanche, chiaro se la scheda relativa al mese di novembre è riferita al 1994 o al 1990, come – secondo quanto riportato in ricorso- aveva dedotto la Società e ritenuto la CTP).

Anche relativamente agli elementi desunti dai dati di bilancio, che indicherebbero un considerevole incremento dei costi per consumi rispetto ai ricavi dichiarati, il ricorso è privo di autosufficienza, non essendo stati esposti i relativi dati (l’unico riportato è monco, essendo relativo al numero dei dipendenti, senza alcuna specificazione circa le ore di lavoro). Il riferimento alla sentenza penale emessa dal Tribunale di Bologna, che comproverebbe la correttezza del "modus procedendi" dell’ufficio, appare incomprensibile, non essendo stato riportato alcunchè, in proposito.

Non vi è da statuire sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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