T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 420 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

‘Amministrazione;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 15 luglio 2009 e depositato il 23.09.2009 il ricorrente chiedeva l’annullamento dei seguenti atti:

– la valutazione nel "giudizio di avanzamento dei tenenti Colonnelli in spe dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico logistico amministrativo inclusi nelle aliquote di valutazione, a scelta, per l’anno 2009;

– la relativa scheda di valutazione che ha determinato la posizione in graduatoria, nei limiti in cui non ha tenuto conto degli elementi di giudizio di cui in ricorso;

– il relativo punteggio attribuito e della relativa posizione nella graduatoria di merito.

Questo l’unico articolato motivo in diritto dedotto:

1) violazione ed errata applicazione dell’art. 21 d.lgs. 9 marzo 2001 n. 69 degli artt. 2, 5, 6, 7, 9 10, 12, 13 D.M. 29 novembre 2007 n. 266 e dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione superiore di avanzamento, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 23.12.2010 la difesa dell’Amministrazione depositava memoria.

Alla udienza pubblica del 26.01.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente si duole in sostanza:

che la Commissione Superiore nell’ambito del giudizio di avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2009 avrebbe violato l’art. 21 comma 4 del d.lgs. 69 del 2001 e il D.M. 266 2007;

che il giudizio sarebbe illegittimo per eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Nessuna delle censure coglie nel segno.

Va anzitutto ricordato che l’apprezzamento dei titoli di cui all’art. 21 del d.lgs. 19 marzo 2001 n. 69 è connotato da ampia discrezionalità e, di conseguenza, il sindacato giurisdizionale dei relativi giudizi di avanzamento deve essere limitato alla verifica di valutazioni macroscopicamente irrazionali ed incoerenti, come tali sintomatiche di un vizio della funzione (Consiglio Stato, sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4834).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio non si rinviene alcuno di questi vizi.

In definitiva, le valutazioni espresse in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimità solo quando manifestino evidenti incongruenze, rilevabili dall’esame della documentazione caratteristica dell’ufficiale scrutinando.

Davanti al giudice amministrativo sono apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni di giudizio che, per la loro evidente irragionevolezza o sproporzione, rivelino un cattivo uso della potestà amministrativa da parte della Commissione. In altri termini, occorre che si possa ritenere che i punteggi assegnati siano o il frutto di palesi errori di fatto o sulla qualificazione giuridica del fatto, oppure la risultante di criteri fattuali impropri e contrari a quelli proclamati dalla Commissione di avanzamento per condurre la valutazione, perché volti al raggiungimento di scopi estranei alla scelta dei candidati più capaci e meritevoli, ossia più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 agosto 2010, n. 30570).

Va poi osservato che il ricorrente non ha effettuato un qualche riferimento ad una inadeguatezza delle valutazioni compiute in rapporto ad altri ufficiali i cui titoli sono stati scrutinati.

L’organo di valutazione è vincolato, nell’espressione della scelta assoluta, all’uso di criteri omogenei ed uniformi per tutti gli ufficiali sottoposti ad avanzamento, di guisa che l’applicazione di parametri manifestamente disomogenei, e cioè più restrittivi per alcuni e più concessivi per altri, avrebbe, in astratto, potuto rivelare, in via sintomatica, il vizio di eccesso di potere in senso relativo.

E’ peraltro da ricordare, in ogni caso, che la configurazione di quest’ultimo vizio postula l’ulteriore requisito che la riscontrata applicazione alle diverse posizioni di criteri valutativi tra loro difformi e incoerenti deve rivelare, con assoluta ed immediata evidenza, un’alterazione di quell’indefettibile uniformità ed omogeneità dell’attività valutativa che ne condiziona la legittimità.

Perché possa ravvisarsi il vizio di eccesso di potere in senso relativo risulta, in definitiva, necessario che l’apprezzamento dei curricula degli ufficiali scrutinati si sia tradotto con evidenza immediatamente rilevabile nell’assegnazione di punteggi inferiori all’ufficiale titolare di posizioni di carriera oggettivamente e sensibilmente più qualificate (Cons. Stato sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4834).

Ma nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, la questione resta sul piano puramente teorico, tenuto conto che il ricorrente non ha dedotto vizi volti a indagare circa la correttezza delle valutazioni di altre posizioni rispetto alla propria, suscettibili, se del caso, di inficiare la regolarità dell’operato della Commissione.

Alle considerazioni finora svolte consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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