T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 407 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La ricorrente riferisce di essere stata assunta dal Politecnico di Torino in data 1 luglio 1988 in qualità di "Tecnico Laureato"; di essere stata nominata "Ricercatore Confermato" con D.R. n. 604 del 26 luglio 2001; di essere stata successivamente invitata dal Politecnico, con lettera del 16 febbraio 2009, a presentare istanza di riconoscimento del servizio prestato quale Tecnico Laureato presso l’Università ai fini della ricostruzione della carriere di Ricercatore Confermato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008; di aver presentato la predetta istanza in data 18 febbraio 2009 e quindi, dopo due successivi solleciti, di aver ricevuto in data 1 luglio 2010 notifica del Decreto n. 86 con il quale la P.A. le riconosceva il servizio pre ruolo prestato in qualità di Tecnico Laureato, ma soltanto a decorrere dal 12 giugno 2008, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della predetta sentenza della Corte Costituzionale, attribuendo per l’effetto alla ricorrente, per effetto della suddetta anzianità, la classe 7, corrispondente allo stipendio annuo lordo di Euro 27.581,71, oltre all’assegno aggiuntivo annuo lordo di Euro 6.026,59, con una anzianità residua di anni 0, mesi 8 e giorni 11.

2. Ritenendo detto provvedimento illegittimo e lesivo, la ricorrente, dopo averne contestato il contenuto con lettera a/r del 12 luglio 2010 senza ottenere alcun riscontro, conveniva il Politecnico di Torino dinanzi a questo Tribunale con ricorso notificato il 01.10.2010 e depositato il 26.10.2010 al fine di ottenere: a) l’annullamento in parte qua degli atti indicati in epigrafe; b) l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento del lavoro prestato in qualità di tecnico laureato alle dipendenze del Politecnico di Torino, ai fini della ricostruzione della carriera e della rideterminazione del trattamento stipendiale, nonché dell’ottenimento delle relative differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione; c) la condanna dell’Amministrazione convenuta al ricalcolo delle spettanze e al pagamento delle somme e di ogni altra indennità o diritto derivanti dal riconoscimento di tali servizi pregressi.

3. A fondamento del ricorso deduceva due motivi:

I) Con il primo di essi lamentava che l’Amministrazione avesse fatto decorrere il riconoscimento dei servizi prestati da essa deducente in favore dell’Università in qualità di "tecnico laureato" soltanto dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008, in tal modo omettendo di considerare: che la sentenza della Corte Costituzione n. 191/2008 aveva natura additiva; che, pertanto, la stessa aveva efficacia retroattiva e si applicava ai rapporti pendenti non ancora esauriti (come peraltro affermato da alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa); che, alla luce di tali considerazioni, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento dell’attività effettivamente prestata presso il Politecnico di Torino in qualità di tecnico laureato per tutto il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 gennaio 2001, con conseguente fondatezze delle domande proposte.

II) Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 3 della L. 241/90, sul rilievo che, successivamente alla notifica dell’atto impugnato, l’Amministrazione aveva omesso di dare riscontro alla richiesta della ricorrente del 12 luglio 2010 di modificare il decreto de quo. Censurava, quindi, "l’arbitrario comportamento" della P.A.

4. Con comparsa depositata il 10 novembre 2010 si costituiva il Politecnico di Torino, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, rilevando la connessione del ricorso in esame con altro analogo già pendente dinanzi al Tribunale. Nel merito, svolgeva difese di stile.

5. In data 12.02.2001 la difesa erariale depositava ulteriori documenti e con successiva memoria integrativa depositata il 21.02.201 svolgeva articolate deduzioni sui singoli motivi di ricorso, di cui invocava il rigetto. Osservava, in particolare, che la predetta sentenza n. 191/2008 della Corte Costituzionale aveva natura "costitutiva" del diritto in esame e correttamente era stata applicata dall’amministrazione con efficacia ex nunc; che, comunque, anche a volerla ritenere retroattiva, era non sarebbe stata comunque applicabile al rapporto intercorrente tra l’amministrazione e la ricorrente, trattandosi di un rapporto "già esaurito" in quanto la ricorrente non aveva fatto istanza di riconoscimento entro il termine perentorio di un anno di cui all’art. 103 comma 4 del D.P.R. n. 382/1980, né aveva impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni dalla sua notifica, e nemmeno in quello quinquennale di prescrizione, il D.R. di conferma in ruolo come ricercatrice nella parte in cui non aveva previsto il predetto riconoscimento del servizio prestato come tecnico laureato.

6. In prossimità dell’udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente depositava una memoria integrativa di replica, in cui contestava, in fatto e in diritto, le deduzioni della difesa erariale, insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

7. In esito all’udienza del 24 marzo 2011, sentiti gli avv.ti Russo per parte ricorrente e Prinzivalli per il Politecnico, il collegio tratteneva la causa per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti qui di seguito precisati.

1. Giova premettere che l’art. 103, comma 3, del D.P.R. 11.07.1908 n. 382 prevede che ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28.

Tra le figure previste dall’art. 7 della L. 21.02.1980 n. 20 non era inclusa originariamente quella del "tecnico laureato". Per tale motivo alla ricorrente, all’atto della sua immissione in ruolo come "ricercatore confermato", non venne riconosciuto il periodo di servizio pre ruolo svolto per l’università in qualità di "tecnico laureato".

2. Successivamente, però, l’art. 103 comma 3 del D.P.R. n. 382/1980 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6 giugno 2008 n. 191 "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca".

Tale sentenza, secondo la giurisprudenza, ha natura additiva e, quindi, efficacia retroattiva, con l’unico limite rappresentato dalla inapplicabilità ai rapporti "già esauriti", per tali intendendosi quelli "coperti da giudicato, prescrizione o decadenza" (in questi termini Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1728; TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II, 16 marzo 2009, n. 271; più in generale, sull’efficacia retroattiva delle sentenze additive della Corte Costituzionale, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 22 agosto 2007, n. 4476; Cassazione Civile, sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3745; TAR Toscana, sez. III, 13 gennaio 1996, n.1).

3. Ciò posto, il nodo della controversia che il Collegio è investito di dipanare attiene alla qualificazione del rapporto di cui è parte la ricorrente in termini di rapporto giuridico pendente ovvero di situazione ormai esaurita, onde misurare gli effetti retroattivi o meno della pronuncia della Corte Costituzionale del 14.6.2008, n. 191.

3.1. La difesa erariale ha sostenuto che il rapporto in questione sarebbe già esaurito, dal momento che la ricorrente:

– non avrebbe fatto istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo nel termine di un anno stabilito dal comma 4 del predetto art. 103 D.P.R. 382/1980;

– non avrebbe successivamente impugnato il decreto rettorale di immissione in ruolo (nella parte in cui non riconosceva all’interessata anche il servizio pre ruolo) nel termine decadenziale di 60 giorni dalla sua notifica ovvero in quello quinquennale di prescrizione.

Trattandosi di rapporto già esaurito, secondo la difesa erariale non si giustificherebbe l’applicazione retroattiva della citata sentenza della Corte Costituzionale 191/2008.

3.2. Osserva il collegio che le eccezioni della difesa erariale non possono essere condivise.

E’ principio condiviso dalla Sezione quello per cui il riconoscimento del servizio preruolo operato dall’art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 attribuisce agli aventi titolo un diritto soggettivo perfetto (TAR Lazio Roma, sez. III, 31.12.2010, n. 39294; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 settembre 2008, n. 8263).

Da tale affermazione conseguono alcuni corollari:

a) in primo luogo, l’eventuale preclusione all’esercizio di tale diritto, in quanto derogatoria rispetto al regime generale, potrebbe essere ammessa solo in presenza di un’esplicita previsione di decadenza e quindi di perentorietà del termine: sicchè mancando, nel caso in esame, un’espressa previsione di decadenza, il termine di cui all’art. art. 103 comma 4 d.P.R. n. 382 del 1980 ha natura ordinatoria (in tal senso TAR Lazio Roma, sez. III, 31.12.2010, n. 39294; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 settembre 2008, n. 8263; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 04 luglio 2003, n. 853; Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328);

b) in secondo luogo, il decreto rettorale di immissione in ruolo, incidendo su una posizione giuridica di diritto soggettivo perfetto (e non di interesse legittimo), è atto paritetico, insuscettibile come tale di acquistare carattere di definitività ove non impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua notifica;

c) da tali affermazioni consegue, pertanto, che gli aventi titolo conservano il diritto di agire in giudizio per l’accertamento del predetto diritto anche nel caso in cui non abbiano presentato domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo nel termine di cui all’art. 103 comma 4 D.P.R. 382/1980 e non abbiano impugnato il decreto rettorale di immissione in ruolo (o altro analogo provvedimento con cui l’amministrazione abbia negato il riconoscimento del servizio preruolo);

d) nel caso di specie, peraltro, la stessa difesa erariale ha documentato in giudizio che la ricorrente aveva effettivamente presentato la domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo già in data 23.07.2001 (di ciò si fa espressa menzione nello stesso decreto rettorale n. 604/2001 di immissione in ruolo, docc. 1 e 2 Politecnico), sicchè, sotto questo profilo, l’eccezione della difesa erariale è infondata pure in fatto.

3.3. Assume rilievo, in tale contesto, il problema della prescrizione: stabilire, cioè, in quale termine di prescrizione l’interessato debba proporre la propria domanda di accertamento.

Ove si opini, infatti, che la prescrizione è quella ordinaria decennale di cui all’at. 2946 c.c., il rapporto di cui si controverte è da considerare non ancora esaurito, posto che il decreto rettorale che ha negato il detto riconoscimento è datato 17 giugno 2002 e come tale suscettivo di essere tuttora impugnato, rectius idoneo a dar luogo ancora ad una domanda di accertamento del diritto al riconoscimento in parola. Laddove, invece, si ritenga che la prescrizione sia quella quinquennale che astringe le pretese a differenze retributive, il rapporto per cui è causa è da considerare esaurito e pertanto la sentenza della Consulta n. 191/2008 può trovare applicazione solo a far data dalla sua pubblicazione in G.U. (12.6.2008).

3.4. A questo riguardo, deve il Collegio convenire con la linea difensiva spiegata dalla difesa dello Stato là dove essa rimarca la non pertinenza al caso che occupa della giurisprudenza invocata in ricorso (T.A.R. Sicilia – Catania, III, n. 1468/2009; T.A.R. Calabria – Reggio, n. 116/2009 e Cons. di Stato, VI, n. 1912/2010), atteso che tali pronunce decidevano controversie nelle quali i ricorrenti avevano gravato i provvedimenti reiettivi dell’istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo assunti antecedentemente all’emissione della pronuncia costituzionale del 2008 più volte citata, ragion per cui nessun ragionevole dubbio può nutrirsi in ordine alla natura di detti rapporti quali rapporti "pendenti".

3.5. Deve, invece, dissentire il Collegio dalla linea ermeneutica erariale circa la natura speciale della prescrizione della domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo, il quale, come si argomenterà, non è assoggettato alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ma a quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

Invero, non può farsi nella fattispecie applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale che afferma che gli atti di inquadramento di pubblici dipendenti sono impugnabili nell’ordinario termine decadenziale e non è configurabile un’azione di accertamento di diritti, avendo detti atti natura autoritativa e non paritetica, a fronte della quale si apprezzano posizioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 793; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 20 ottobre 2010, n. 32905).

La fattispecie odiernamente all’esame della Sezione è, infatti, da considerare speciale, poiché non vertente in tema di inquadramento, dal momento che la dipendente non reclama di essere inquadrata in una differente qualifica rispetto a quella attribuitale dal’amministrazione, qualifica, in ipotesi, superiore o migliore di quella che le è stata assegnata. La ricorrente reclama invece il riconoscimento, nell’ambito della qualifica concretamente attribuitale (ricercatore confermato), anche del servizio espletato prima del suo transito nel ruolo di ricercatore e in qualità di tecnico laureato. Essa reclama, quindi, il riconoscimento del servizio pre ruolo, non già il riconoscimento di un diverso inquadramento.

E in siffatto speciale ambito si registra un orientamento consolidato nel giudice di prime cure, dal quale la Sezione non ritiene di doversi discostare, secondo il quale la prescrizione del diritto segue l’ordinario termine prescrizionale di dieci anni ex art. 2946 c.c. e non quello speciale di cinque anni di cui all’art. 2948 c.c. poiché non inerisce ad uno status del pubblico dipendente (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, 14 luglio 2010, n. 2795; T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, 27 maggio 1995, n. 574; T.A.R. Puglia – Lecce, 26 agosto 1991, n. 522).

Si è espresso in tal senso, in sostanza anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 27.8.2010, n. 17247 invocato dal ricorrente, ritenendo che la prescrizione è decennale.

Per contro soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., propria degli emolumenti pagabili periodicamente, la parte di domanda che investe la pretesa ad ottenere le differenze retributive, ossia gli stipendi maggiori che sarebbero spettati al deducente ove fosse stato ab origine inquadrato come ricercatore universitario.

Il rapporto è pertanto da considerare pendente e non ancora esaurito quanto alla corretta decorrenza dell’inquadramento e su di esso spiega piena e "retroattiva" efficacia la pronuncia additiva della Corte Costituzionale 6.6.2008, n. 191; limitatamente alla differenze retributive, devono considerarsi prescritte quelle ultraquinquennali rispetto al primo valido atto interruttivo della prescrizione presente in atti coincidente con la raccomandata ricevuta dall’amministrazione il 19.4.2010 (sub. doc. 3 di parte ricorrente).

Le restanti pretese economiche sono dovute con i connessi accessori di legge.

Stante la delicatezza e la novità delle questioni trattate possono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

b) condanna il Politecnico di Torino a riconoscere alla ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera computando il servizio pre ruolo svolto quale tecnico laureato a far data dall’assunzione in tale qualità alle dipendenze del Politecnico di Torino, nonché il diritto alle relative differenze retributive maturate non oltre cinque anni addietro dal 19.4.2010, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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