Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-04-2011) 26-04-2011, n. 16358 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 20.10 – 2.11.2010, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di dissequestro dell’importo delle somme di cui a un conto estero intestato a F.E. e R.D. (congiunte di R.V., deceduto e già condannato, con sentenza di applicazione della pena, nel 2003 per corruzione), nonchè della relativa cassetta di sicurezza, giudicando la natura formale dell’intestazione e la provenienza delle somme dagli illeciti penali in giudicato.

2. Ricorrono con procura speciale i difensori fiduciari delle istanti, con unico atto denunciando vizi ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, C ed E. L’argomentazione dell’ordinanza sarebbe basata su affermazioni solo suggestive ed apodittiche, comunque non motivata in relazione alla permanente esclusiva titolarità del conto alle due istanti, fin dalla sua apertura, e sul necessario rapporto di pertinenzialità tra bene e reato, in mancanza di elementi di fatto dai quali trarre la "compiuta convinzione" che conto e cassetta fossero invece nella disponibilità di R. V..

3. Va premessa la ritualità del ricorso, che pur pare confrontarsi solo con la richiesta originaria di dissequestro, perchè il provvedimento di confisca – adottato contestualmente dal Gip quale giudice dell’esecuzione e di fatto assorbente – è stato deliberato in esito ad udienza camerale partecipata, nella quale il pubblico ministero aveva concluso anche sul punto: deve pertanto ritenersi corretto lo strumento del ricorso per cassazione, piuttosto che quello della mera opposizione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4.

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha prima ricostruito le vicende giudiziarie e contabili relative a R.V.; ha poi dato conto delle deduzioni difensive presentate in quella sede, in particolare al trasferimento delle somme in epoca antecedente ai fatti per i quali il congiunto delle istanti era stato condannato ed alla loro provenienza da una facoltosa congiunta; ha osservato che sull’ultimo assunto era mancato alcun principio di prova, disattendendo così specifica precedente allegazione (provenienza del denaro da congiunta facoltosa), mentre l’assoluta sproporzione tra i redditi comprovati delle istanti e gli importi delle somme in questione conducevano alla conclusione che tali somme fossero pertinenti al congiunto e loro solo formalmente intestate; ha infine evidenziato che le ipotesi di reato per cui vi era stata condanna erano indicate come consumate anche in epoca antecedente e prossima al 2001.

Si tratta di un apprezzamento di stretto merito, congruo ai dati fattuali riferiti, sorretto da motivazione tutt’altro che apparente, immune dai restanti due vizi logici soli rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), rispetto al quale in definitiva il ricorso finisce con il sollecitare la rivalutazione del contesto di prova, precluso in questa sede di legittimità.

Conseguenze di legge per le spese e per la somma a favore della Cassa delle ammende, equa al caso in 300 Euro per ricorrente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro 300 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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