T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 724 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorso in oggetto è rivolto avverso il provvedimento 9 marzo 2004 n. 22 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del comune di Veglie ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate in Veglie sul prolungamento della via Montelunga.

A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di legittimità:

a) Violazione dell’articolo 7, commi 1 e 8, della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione delle norme di buona e corretta azione amministrativa;

b) Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

c) Violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché dell’articolo 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10; violazione dei doveri di buona amministrazione per eccesso di potere e difetto di motivazione.

2. – Nessuno si è costituito per l’intimata Amministrazione.

All’udienza del 10 marzo 2011, fissata per la discussione a seguito di domanda di fissazione d’udienza presentata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 205 del 2000, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – In merito alla dedotta violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio il Collegio deve rilevare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che in relazione all’ordine di demolizione delle opere abusive, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario (cfr. T.A.R. Lazio Roma, I, 10 maggio 2010 n. 10467 "La natura procedimentale del vizio di violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 non è idonea, così come previsto dall’art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso."- T.A.R. Puglia Lecce, III, 11 marzo 2010 n. 703 "Considerata la natura di atto dovuto dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive – il cui presupposto è rappresentato solamente dalla constatata esecuzione di opere edilizie in assenza o in difformità dal titolo abilitativo – il procedimento non è inficiato dall’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, poiché nella fattispecie trova applicazione l’art. 21 octies della stessa legge, che statuisce la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato).

3.2 – Quanto alla violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e specificamente del disposto del comma 3 che legittima la motivazione per relationem quando siano indicati e resi disponibile gli atti su cui si fonda la decisione va sottolineato che nella specie il presupposto legittimante l’ordine di demolizione è il provvedimento di sospensione lavori 15 gennaio 2004.

Va inoltre precisato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la demolizione degli abusi edilizi non richiede alcuna specifica motivazione e che l’ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è quindi sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell’opera stessa.

3.3 – Infine, in merito alla dedotta violazione dell’articolo 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’articolo 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 in relazione alla generica previsione di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime, il Collegio deve rilevare l’indicazione dell’area di sedime, così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle abusive, da acquisire al patrimonio comunale non è requisito dell’ordinanza di demolizione giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l’Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto". (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 9 dicembre 2010, n. 2809; nello stesso senso, T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1577).

Infatti, il contenuto essenziale dell’ingiunzione di demolizione deve essere individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive. Realizzate in un termine congruo e tale da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente.

4. – Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va dunque respinto.

Nulla va disposto per le spese, stante la non costituzione in giudizio dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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