Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-04-2011) 26-04-2011, n. 16356 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del 26-27.10.2010 con cui il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, accogliendo l’appello del pubblico ministero, in riforma dell’ordinanza GIP in data 16-23.9.2010 disponeva il sequestro preventivo di beni di mobilio, acquistati da tale D. C.A. e consegnati a una donna indicata come sentimentalmente legata a P.F., indagato per concussione, ricorre nell’interesse di quest’ultimo il difensore fiduciario, oggi presente, con due motivi:

violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p., perchè il Tribunale avrebbe applicato in modo formalistico il concetto di fumus, incorrendo in un "chiaro errore valutativo" ed in una "lettura parziale" degli atti, in quanto la richiesta del P. sarebbe stata di mera cortesia, in relazione al rapporto tra sè e la donna e la riservatezza che il proprio regalo alla stessa richiedeva, con indicazione di uno specifico limite di spesa e in un contesto non riconducibile ad alcun metus;

– medesimi vizi relativamente alle esigenze cautelari, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il P. avrebbe comunque pagato la somma anticipata dal D.C., ancorchè in restituzione della stessa. Essendo stati pagati per intero i beni, verrebbe meno la "emergenza danno" così come la possibilità di confisca, essendone stata acquisita la definitiva disponibilità, con la destinazione alla donna.

Eventuale oggetto del reato sarebbe in ipotesi la somma di denaro, tuttavia già restituita.

2. Il primo motivo è diverso da quelli consentiti. Premesso che il ricorso avverso provvedimenti in materia di cautela reale è consentito solo per violazione di legge ( art. 325 c.p.p., comma 1), nella specie il Tribunale ha argomentato le ragioni della ritenuta sussistenza del quadro indiziario in modo tutt’altro che apparente, con riferimento sia agli estremi costitutivi dell’ipotizzato delitto che con richiamo specifico al contenuto di atti probatori specificamente richiamati e non incongrui all’assunto: sicchè la doglianza difensiva si risolve in una non consentita censura all’adeguatezza della motivazione rispetto a censure di merito che presupporrebbero anche la rivalutazione del materiale probatorio.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente argomentato che la misura reale era imposta dalla successiva confisca dei beni. Ed infatti l’affermato successivo pagamento di tali beni, in restituzione della somma corrisposta dal D.C., spiega effetti di natura risarcitoria e riparatoria (rispetto all’ipotizzata concussione), ma non fa venir meno la natura di profitto o prodotto del reato che, in quanto tale, impone l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec.c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *