Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-04-2011) 26-04-2011, n. 16344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli in data 16.5.2008 – 14.4.2009 confermava la condanna inflitta l’11.5.2005 ad P.A. dal locale Tribunale, per il reato di ricettazione, ricorre personalmente l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul fatto che non fosse configurabile il furto piuttosto che la ricettazione del titolo di credito. Chiedeva poi l’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2. 2. E’ palese la inammissibilità del ricorso, essendo del tutto generica la prima doglianza, che non si confronta con le argomentazioni svolte specificamente sul punto dalla Corte d’appello, e diversa dai motivi consentiti la richiesta di stretto merito relativa all’attenuante.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed ella somma di Euro 1000, equa al caso, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *