Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-04-2011, n. 16398

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.M., condannato per i delitti di danneggiamento e violazione di domicilio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione della legge processuale per omessa citazione per il giudizio di appello dell’imputato.

Precisava il ricorrente che l’avviso era stato recapitato presso la sua abitazione, ove, però, non veniva reperito; l’avviso al difensore pro tempore avvocato Pier Maria Carà era stato, invece, regolarmente notificato; irritualmente, perciò, l’imputato era stato dichiarato contumace.

Faceva, inoltre, presente il ricorrente che in atti si trovava una relata di notifica all’avvocato Dino Giovanni Milazzo come domiciliatario del R., ma tale relata si riferiva a procedimento penale diverso.

L’avvocato Milazzo, infatti, era stato nominato difensore del R. nel presente processo penale soltanto il 18 maggio 2010, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da R.M. sono fondati.

Dagli atti del procedimento in possesso di questa Corte, che possono essere esaminati dal momento che in caso di eccezione processuale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto processuale, emerge, infatti, che a R.M. non è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello.

Il R., infatti, non veniva reperito presso la sua abitazione e l’avviso non veniva notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al suo difensore dell’epoca avvocato Pier Maria Carà.

In atti si trova, invece, un avviso notificato all’avvocato Dino Giovanni Milazzo, indicato come difensore fiduciario del R., ma il numero del processo indicato nell’avviso non sembra riferirsi al presente processo, ma ad altro procedimento a carico dello stesso R..

Tale notifica è stata erroneamente ritenuta corretta dalla Corte di merito.

Ed, infatti, a prova che all’epoca l’avvocato Milazzo non era per il presente procedimento difensore di fiducia del R. milita il fatto che esiste in atti l’atto di nomina a difensore di fiducia del Milazzo datato 18 maggio 2010; cosicchè il Milazzo risulta nominato dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, che è del giorno 8 aprile 2010, e, quindi, non poteva essere destinatario di avviso di udienza di appello nel presente procedimento.

Ne consegue, essendo stato il R. dichiarato contumace sull’erroneo presupposto di una regolarità della notifica dell’avviso di procedimento, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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