Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-04-2011, n. 16397

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di pace di Padova, con sentenza emessa in data 4 novembre 2009, ha dichiarato non doversi procedere contro T.G. in ordine ai reati di cui agli artt. 594, 581 e 612 cod. pen., perchè estinti per remissione tacita della querela, non essendo la parte lesa querelante B.F. comparsa all’udienza dibattimentale, nonostante fosse stata avvertita che la mancata comparizione avrebbe determinato la remissione tacita della querela.

Con atto di ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia deduceva la violazione per erronea interpretazione dell’art. 152 cod. pen. non potendo la mancata comparizione della parte lesa – querelante, comportamento processualmente legittimo, essere considerata atto extraprocessuale incompatibile con la volontà di perseguire il querelato.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica sono fondati.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2008 (SS.UU. penali, 30 ottobre 2008, PM contro V. C.), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno, infatti, affermato che non è possibile configurare una ipotesi di remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione all’udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire e l’avvertimento che siffatto comportamento sarebbe stato interpretato come volontà di remissione tacita.

Il Collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione delle norme che regolano l’istituto della remissione della querela. Infatti il querelante non ha alcun obbligo di comparire e la legge non ricollega alla sua assenza una volontà remittente; inoltre la mancata comparizione della parte offesa querelante in udienza costituisce manifestazione di una sua volontà processuale, che come tale non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà di remissione della querela.

La sentenza impugnata, che, tra l’altro, non ha tenuto assolutamente conto della segnalata decisione delle Sezioni Unite, deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice di pace di Padova per un nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Padova per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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