Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-04-2011, n. 16395 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.N., condannato in entrambi i gradi di merito per la violazione dell’art. 483 cod. pen., avendo falsamente attestato alla Direzione della casa circondariale di Taranto, ove trovatasi detenuto, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che S.M. era suo cugino, proponeva ricorso per cassazione e deduceva la violazione di legge processuale per omessa citazione dell’imputato in grado di appello e per vizio della motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità, non essendo stata compiuta nemmeno una verifica presso il comune onde accertare il suo grado di parentela con il S..

Il motivo di impugnazione concernente l’omessa citazione dell’imputato in grado di appello è fondato.

In effetti dall’esame degli atti processuali in possesso di questa Corte, esame possibile, essendo la Corte di legittimità anche giudice del fatto quando si tratti di eccezioni processuali, risulta che la citazione in appello del ricorrente ebbe esito negativo.

Nonostante ciò la predetta notifica non venne rinnovata e la Corte di merito procedette in assenza dell’imputato.

E’ vero che la presenza dell’imputato in camera di consiglio non è necessaria, ma è, altresì vero che all’imputato appellante deve essere notificato il decreto di citazione a giudizio, pena la nullità degli atti seguenti.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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