Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 26-04-2011, n. 16355 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Cristofori Alessandro.
Svolgimento del processo

1. I.E. e B.A. ricorrono contro l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato la custodia in carcere a loro carico per spaccio di stupefacenti, ricettazione e porto di arma clandestina.

2. La difesa dello I. ha rinunziato al ricorso.

Il B. lamenta violazione di legge circa la ritenuta competenza del Tribunale di Forlì e vizio di motivazione circa la gravità degli indizi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso dello I. è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.

Infatti risulta che il ricorrente ha ottenuto gli arresti domiciliari, sostituzione alla quale tendeva il primo motivo di ricorso, mentre il secondo e ultimo motivo, riguardante la competenza territoriale del Tribunale di Forlì, non è suscettibile di deduzione autonoma.

2. A sua volta inammissibile è il ricorso del B..

Infatti l’esclusione di gravi indizi per l’addebito di cui alla lett. C) non è derivata da una pretesa inattendibilità dello I. ma dalla mancanza di riscontri esterni al suo racconto, in ordine alle condotte descritte in tale capo.

L’esclusione dei gravi indizi riguardanti la contestazione di cui alla lett. c) non toglie che le condotte ivi descritte dovessero essere considerate in ordine alla competenza territoriale, la quale correttamente è stata ritenuta radicarsi in relazione alle imputazioni elevate nella loro interezza e non solo a quelle idonee a provocare l’emanazione di misure cautelari. Ne discende la manifesta infondatezza anche della seconda censura.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del B. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell’ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso di B.A. che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Dichiara inammissibile il ricorso di I.E. per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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