T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 413 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 26.02.2002 e depositato il 25.03.2002 R.G. adiva questo Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento dello specchio valutativo riferentesi al periodo 1994 – 1999 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha determinato la sua inidoneità, al grado di appuntato scelto ed alla determinazione del predetto Comando che ha determinato la promozione ad appuntato scelto del ricorrente con decorrenza 23.05.2000 in luogo di quella effettivamente spettantegli del 23.05.1994.

Deduceva le seguenti censure:

eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, sviamento, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 198 del 1995.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

Alla udienza pubblica del 26.01.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La costante giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole, soprattutto se nel passato tale tipo di giudizio è già stato esternato (ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio i giudizi espressi non risultano in alcun modo viziati da illogicità né il ricorrente ha fornito elementi tali da far dubitare di un travisamento dei fatti o di una irrazionalità.

Il ricorso deve pertanto essere respinto siccome infondato.

Le spese, stante la natura della controversia ed il contegno processuale delle parti possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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