Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 26-04-2011, n. 16354Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Venezia ha disposto l’estradizione verso la Polonia di Z.K. W. per l’esecuzione di due sentenze di condanna per furto divenute irrevocabili il 2 marzo 1998 e il 30 settembre 1999.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che le pene irrogate da tali sentenze non dovevano considerarsi estinte per prescrizione nell’ordinamento italiano, in quanto entrambe le condanne era state sottoposte a condizione e questa era stata revocata rispettivamente il 12 marzo e il 9 febbraio 2001, con la conseguenza che il termine decennale decorreva da quest’ultimo evento.

2. Ricorre l’estradando che, dopo aver rilevato come anche l’ordinamento polacco prenda a dies a quo della prescrizione della pena la data dell’irrevocabilità della sentenza di condanna e non quella della revoca della sospensione condizionale della pena, deduce che, anche a voler considerare la revoca come termine di decorrenza, la Corte d’Appello avrebbe errato, in quanto essa revoca opera di diritto dall’evento che l’ha determinata e non dalla pronuncia ricognitiva della sussistenza di detto evento.

Così calcolando il dies a quo, le pene sarebbero comunque estinte.
Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto.

2. Va in primo luogo dato atto dell’effettiva sussistenza del contrasto di giurisprudenza in ordine alla natura meramente ricognitiva o di accertamento costitutivo del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena.

Contrasto che rende certamente ammissibile il ricorso, il quale appunto su questo si basa per contestare la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Venezia.

3. Ma tanto detto, ritiene la Corte di non dover prendere posizione sul punto e per economia processuale e per non dover precostituire un precedente cui non corrisponderebbe una ratio decidendi.

Infatti a qualunque tesi si volesse aderire, all’atto del presente giudizio le pene inflitte al ricorrente risultano estinte per avvenuta prescrizione.

4. Ne discende quanto espresso nel dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè la pena è estinta per prescrizione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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