Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ioresta Raffaele, che si è riportato alle conclusioni del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 13/7/07 il Tribunale di Voghera dichiarava C.A. colpevole dei reati di peculato e omissione di atti di ufficio ex artt. 314 e 328 c.p., e lo condannava alla pena di giustizia.
Si contestava all’imputato, nella sua qualità di carabiniere in servizio presso la Stazione di Voghera di essersi appropriato di un portafogli, contenente la somma di circa Euro 717,00, smarrito dalla proprietaria M.C. e consegnatogli da B.J. e P.S., che l’avevano ritrovato, ponendo in essere successivamente una serie di raggiri, meglio specificati in rubrica, atti a precostituirsi la possibilità di appropriarsi del danaro, nonchè di avere consentito l’ingresso all’interno della Stazione di una persona straniera di sua conoscenza, omettendo la prescritta annotazione.
A seguito di gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva il predetto dall’imputazione di cui all’art. 328 c.p., perchè il fatto non costituisce reato, concedeva il beneficio della sospensione della pena per il reato ex art. 314 c.p. e confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento articola vari motivi.
Con il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della prova, censurando la decisione della conferma della colpevolezza, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese al dibattimento dai testi Mar. Ba., Brig. Mu. e app. N., tutte inutilizzabili, giacchè rese in violazione del divieto di cui all’art. 350 c.p.p., comma 6, artt. 62 e 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., comma 4, trattandosi di affermazioni, che a loro erano state rese dall’imputato e o facevano riferimento a quanto appreso del relato uno dall’altro, motivo questo, già posto a fondamento del gravame, sul quale non vi era stata adeguata ed esauriente risposta da parte della corte di merito anche in riferimento alla ritenuta attendibilità di tali testi.
Con il secondo motivo deduce la violazione o l’erronea applicazione della norma penale e l’omessa motivazione sul punto, sostenendo che i giudici del gravame non avevano speso neppure una parola sulla questione sollevata con i motivi di appello sulla idoneità dell’uso momentaneo di una piccola somma di danaro, immediatamente restituita all’avente diritto, ad integrare il requisito dell’appropriazione, oppure della distrazione, idonea ad essere semmai inquadrata nel reato di abuso di ufficio.
Infine con il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione e la violazione degli art. 323 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 6 in riferimento al mancato riconoscimento all’imputato delle due invocate attenuanti.
Difetta di specificità e in ogni caso destituito di fondamento è la censura di cui al primo motivo di ricorso, che reitera quella formulata in sede di gravame, e non si confronta con i rilievi e le osservazioni sul punto della corte di merito, la quale ha escluso ogni ipotesi di inutilizzabilità delle deposizioni rese da alcuni componenti della Stazione dei Carabinieri, nella quale prestava servizio l’imputato, correttamente uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, a mente della quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presuppone non solo che trattisi di dichiarazioni rese da soggetti, i quali abbiano formalmente assunto la veste di testimoni – il che può avvenire solo in sede di giudizio o di incidente probatorio – ma anche che le stesse dichiarazioni siano state in precedenza verbalizzate a cura della stessa polizia giudiziaria. Tali presupposti mancano, con conseguente in operatività del divieto, quando trattasi di dichiarazioni spontaneamente rese al personale di p.g. nella immediatezza del fatto da soggetti non indiziati al momento di qualsiasi reato e pertanto in assenza delle condizioni che, ai sensi dell’art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), imporrebbero la verbalizzazione (Cass. Sez. Un. 28/3- 24/9/03 n. 36747; Cass. Sez. 1, 10/6-15/7/2002 n. 26854 Rv. 221989).
Nel caso in esame il giudice del gravame ha chiaramente puntualizzato come le contestate dichiarazioni furono rese dall’imputato, quando ancora non aveva assunto la qualità di imputato.
Del pari destituita di fondamento si ravvisa la doglianza di cui al secondo motivo, che involge una questione di diritto, pure affrontata risolta dal giudice del gravame in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che esclude la configurabilità dell’ipotesi di peculato d’uso di cui all’art. 314 c.p., comma 2, qualora la condotta criminosa riguardi cose fungibili come il danaro, non immediatamente restituito (ex multis Cass.Sez. 6, 21/5-6/7/09 n.27528 Rv.244531), ed inoltre distingue il delitto di peculato da quello di abuso di ufficio, al quale attribuisce natura sussidiaria rispetto al primo, identificandolo nell’abuso funzionale (Cass.Sez. 6, 4/6-97-8/6/98 n.6753 Rv.211011), insussistente nel caso in esame.
Fondata è la censura di cui al terzo e ultimo motivo, concernente la richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all’art. 323 bis c.p., della quale la stessa corte di merito dava atto nel richiamare i motivi di appello e all’art. 62 c.p., n. 6, sulle quali non v’è risposta nella sentenza impugnata.
Su tale punto la sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della medesima corte, che nel demandato nuovo giudizio provveda ad eliminare la evidenziata carenza motivazionale, mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle attenuanti ex art. 323 bis c.p., e art. 62 c.p., n. 6, e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.
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