T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 21-04-2011, n. 995 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, in qualità di medico anestesista, ha prestato attività professionale a favore del Policlinico Universitario di Catania, attraverso diversi contratti d’opera medico/professionale a tempo determinato.

Agisce, pertanto, per il riconoscimento della sussistenza del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato intercorrente fra il ricorrente stesso e l’Ente convenuto nonché conseguentemente del diritto alle differenze retributive, alle indennità impiegatizie e all’inquadramento sul piano giuridico in relazione alle mansioni svolte per tutto il periodo di servizio prestato.

Si è costituito in giudizio il Policlinico intimato avversando il ricorso e chiedendone il rigetto

Alla pubblica Udienza del 6.4.11 il ricorso è stato tratto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene azionata la pretesa al riconoscimento del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato tra il ricorrente e l’Ente convenuto nonché del diritto alle differenze retributive e all’inquadramento nella posizione corrispondente alle mansioni svolte per tutto il periodo di servizio prestato.

Viene altresì richiesta la condanna al pagamento delle somme dovute comprensive di interessi e rivalutazione e all’assolvimento dei connessi oneri previdenziali come per legge.

Il ricorso e le connesse pretese fatte valere sono infondate e quindi non possono trovare accoglimento.

Le questioni poste muovono dalla premessa che il ricorrente ha svolto le funzioni di medico anestesista presso l’Amministrazione intimata.

Ora secondo un costante orientamento della giurisprudenza, non solo amministrativa, ma anche della Corte di Cassazione il rapporto dei medici che svolgono il servizio in regime convenzionale esula dal rapporto di pubblico impiego difettando il presupposto della subordinazione e della esclusività del rapporto e configura piuttosto un contratto di lavoro autonomo, libero professionale sia pure connotato del carattere della "parasubordinazione".

Alla luce di ciò e valutando gli atti del processo, ritiene il Collegio che non vi è dubbio che l’incarico professionale in questione abbia avuto natura fiduciaria e sia stato conferito attraverso una convenzione liberamente sottoscritta dalle parti.

Trattasi di elementi che unitamente ai riferiti orientamenti giurisprudenziali e in mancanza di ulteriori dati, inducono a ritenere attendibile la natura convenzionale del rapporto instaurato dall’interessato con l’Amministrazione resistente anche sul piano del concreto attuarsi delle prestazioni (CFR: Cassazione civile, sez. lav., 21 novembre 2001, n. 14664; Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 1978, n. 1106; Tar Palermo n. 30604).

Comprova piena di quanto finora detto è che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che "La presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato in un rapporto convenzionale tra una Usl ed un medico libero professionista di per sè sola non implica la qualificazione di quest’ultimo come rapporto di pubblico impiego – indipendentemente dalla maggiore o minore durata della convenzione -, ma la di lui assimilazione a un’ipotesi di parasubordinazione ex art. 409 n. 3 c.p.c., segnatamente qualora non sussistano elementi certi in ordine all’obbligo di esclusività della prestazione imposto al professionista" (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2022).

In conclusione il ricorso va rigettato

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di causa in favore dell’Amministrazione resistente liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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