T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 21-04-2011, n. 989 Errore scusabile Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, tra l’altro, esponeva:

a) di essere stato dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione presso il Provveditorato agli studi di Messina;

b) di essere stato collocato in quiescenza a decorrere dall’11 luglio 1988 (la data corretta del pensionamento emerge dalle istanze allegate al ricorso e, in particolare, dall’istanza datata 13 gennaio 1997 – allegato 1 al ricorso);

c) di aver chiesto la "riliquidazionè dell’indennità di buonuscita;

d) che l’amministrazione aveva rigettato l’istanza.

Tutto ciò premesso, adiva il TAR affinché venisse riconosciuto il suo diritto alla "riliquidazionè dell’indennità di buonuscita con inclusione dei benefici economici relativi al contratto 19881990.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2011 il Collegio rilevava che agli atti non era presente l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso e il Difensore chiedeva rinvio; indi la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

Occorre preliminarmente esaminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo all’amministrazione intimata che non risulta costituita in giudizio.

In via generale, giova ricordare che per la giurisprudenza: "…Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento qualifica, infatti, come inesistente la notificazione e ciò preclude che possa o debba procedersi alla sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291, primo comma, c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione n. 4900/2004 cit.). La produzione ed allegazione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso è, invero, atto che rientra nella piena disponibilità della parte istante. Quest’ultima può porre in essere ogni iniziativa di verifica prima che la causa sia trattenuta per la decisione ottenendo, eventualmente, il rilascio di duplicato in caso di smarrimento. Non sussistendo, quindi, in base a norme pubblicistiche, una preclusione per la parte privata a disporre di sua iniziativa del documento non si impone l’intervento istruttorio del Giudice Amministrativo, in via suppletiva, per assolvere un onere di prova che, come innanzi detto, è nella piena disponibilità della parte (cfr. Cons. St., Sez. V^, n. 657 del 14.06.1994). Tali ultime considerazioni escludono che l’onere di produzione dell’avviso di ricevimento della notifica prima della chiamata in decisione della causa – di cui la parte può chiedere peraltro il differimento ove diligentemente accerti la mancanza di detto documento – si traduca in una violazione dei diritti di difesa garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione (Cons. St., VI, 17 dicembre 2007, n. 6472)…" (Cons. St., IV, 6 giugno 2008 n. 2697; nello stesso senso Cons. St., VI, 25 maggio 2006 n. 3121; T.A.R. Campania, Napoli, 3 settembre 2010, n. 17290; per la giurisprudenza della Corte di Cassazione si veda Cassazione civile, 23 dicembre 2010, n. 26022).

Venendo al caso di specie, alla relata di notifica apposta in calce al ricorso in originale è allegato solo il talloncino della raccomandata recante n. 9794181121, spedita a mezzo posta il 3 luglio 1999; tuttavia agli atti del fascicolo – come già evidenziato all’udienza pubblica del 6 aprile 2011 – non risulta l’avviso di ricevimento.

Per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile rimanendo escluso, a giudizio del Collegio, che parte ricorrente abbia diritto al rinvio della trattazione della causa in pubblica udienza. La giurisprudenza prima richiamata, infatti, impone chiaramente alla parte interessata un onere di verifica circa la regolarità della notifica in un momento precedente alla trattazione della causa, trattandosi peraltro di attività che la parte può compiere autonomamente.

Sotto altro aspetto va rilevato che, sempre a giudizio del Tribunale, non sussistono nell’odierna controversia i presupposti per la rimessione in termini dovuta ad errore scusabile. Come di recente rilevato dall’Adunanza Plenaria "…La valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile va compiuta alla stregua dell’art. 37 del Codice del processo amministrativo il cui contenuto, peraltro, non si discosta sensibilmente dai precedenti indirizzi giurisprudenziali. Ai sensi dell’art. 37 la rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta soltanto "in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o su gravi impedimenti di fatto". Occorre innanzitutto premettere che l’art. 37, al pari della previgente disciplina processuale dell’istituto dell’errore scusabile, è una norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti (art. 2, comma 1, del Codice del processo amministrativo), sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale. Non a caso la giurisprudenza formatasi nella costanza del "vecchio" regime processuale era pacificamente nel senso di considerare la rimessione in termini per errore scusabile un istituto di carattere eccezionale (tra le tante decisioni sul punto, si citano, a mero titolo d’esempio, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6599; id., 12 marzo 2001, n. 1407, ma ancor prima, a dimostrazione della natura consolidata dell’indirizzo, Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 1980, n. 273), posto che esso delineava una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa; l’attuale art. 37 non offre elementi per giungere a una differente conclusione… omissis… La giurisprudenza amministrativa aveva anche elaborato una crestomazia delle ipotesi suscettibili di giustificare la concessione della rimessione in termini per errore scusabile. In particolare, si era affermato che la concessione dell’errore scusabile postulava una situazione connotata da un’obiettiva incertezza, ascrivibile di volta in volta alla difficoltà di interpretare una norma o all’esistenza di contrasti giurisprudenziali (v. Cons. Stato, n. 6599/2008 cit.), oppure alla particolare complessità della vicenda dedotta nel giudizio o, ancora, al comportamento non lineare dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; id. sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1147). La scusabilità dell’errore era tuttavia negata nei casi esso fosse stato imputabile al ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5860)…" (Cons. St., A.P., 2 dicembre 2010 n. 3).

Per l’A.P. il riferito quadro di principi si presenta attuale anche al lume del richiamato art. 37 del Codice del processo amministrativo e conseguentemente, nel caso oggetto della presente controversia, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; in assenza di costituzione dell’amministrazione non deve essere emessa pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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