Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 26-04-2011, n. 16349

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.S., indagato in stato di custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ricorre personalmente per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli in funzione di giudice di appello ha rigettato la richiesta di concessione degli arresti domiciliari presso la Comunità Terapeutica "Magnificat" di (OMISSIS), e ne denuncia la nullità in riferimento alla violazione del principio del devolutum, sostenendo che il giudice del gravame aveva individuato quale elemento ostativo alla concessione della misura meno affittiva la genericità e la inadeguatezza del programma terapeutico, circostanza non valutata nel provvedimento impugnato, e in riferimento alla valutazione sia della sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, sia della validità del metodo e del protocollo terapeutico, cui sarebbe stato sottoposto il cautelato, risultante dalla documentazione in atti.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del primo motivo, che pone in discussione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, ex art. 310 c.p.p., è limitata ai punti della decisione impugnata, attinti dai motivi di gravame e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti, ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (Cass.Sez.Un.25/6 – 3/10/1997 n. 8).

Quanto al secondo motivo osserva il collegio che il Tribunale con puntuale e adeguato apparato argomentativo ha dato conto delle ragioni sia della sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, richiamando ed enumerando i numerosi, gravi e allarmanti precedenti penali (omicidio, estorsione, associazione mafiosa, sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s.), sia della inadeguatezza della prova dello stato di tossicodipendenza e della attualità del programma terapeutico – requisiti indispensabili per l’applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 -, valorizzando la carenza di una personalizzazione della terapia riabilitante.

Segue la declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda in Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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