Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 26-04-2011, n. 16348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, adito dall’indagato A.F. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta al predetto con ordinanza in data 20/10/2010 del G.I.P. del Tribunale di Rossano in ordine al reato di concorso in detenzione illecita e cessione continuata di sostanze stupefacenti ex artt. 81 e 110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per gli episodi di cessione del (OMISSIS) a F.M., (OMISSIS) a T.I.; (OMISSIS) a C.I..

In motivazione il Tribunale non dubitava della gravità del quadro indiziario, fondato sulle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso ai coindagati S.G., F. M. e dello stesso A.F. e sui conseguenti servizi di osservazione, pedinamento e controllo, anche con video-riprese ed attività mirate di perquisizione e sequestro di droga, innescate dall’ascolto delle conversazioni in atto e passava in rassegna i singoli episodi nei quali era coinvolto l’indagato, per rilevarne il ruolo e il contributo causale offerto dal medesimo. Apprezzava inoltre il quadro cautelare e riteneva concreto il pericolo di ricaduta nel reato e si soffermava sulla adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, ritenuta l’unica idonea a salvaguardare la menzionata esigenza cautelare.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, che nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in riferimento sia alla ritenuta gravità del quadro indiziario, censurando i giudici del riesame che avevano confermato la misura cautelare a carico dell’indagato, non perchè trovato in possesso di droga o mentre spacciava, ma perchè dalle operazioni di o.p.c, nonchè dalle intercettazioni telefoniche sarebbe emersa una sua attività di spaccio, che nel concreto a parte due episodi insignificanti, in cui la droga sequestrata rientrava nell’uso personale, per le altre imputazioni di spaccio l’unica prova era data dal contenuto della captazione telefonica, che si prestava a diverse interpretazioni. Stessi vizi di legittimità il difensore deduce in riferimento alla valutazione del quadro cautelare e stigmatizza anche qui l’errore del giudice del riesame, che non si era attenuto ai criteri interpretativi suggeriti in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento alla pericolosità sociale dell’indagato e alla adeguatezza e indispensabilità della misura adottata.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente.

Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza dell’ipotesi criminosa contestata all’indagato e del ruolo offerto dal predetto nello svolgimento dell’attività criminosa.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il ruolo dell’indagato fosse indicativo di un suo diretto coinvolgimento nell’attività di cessione dello stupefacente.

Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8, non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziario.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità sia in riferimento al quadro indiziario che a quello cautelare, solo genericamente contestato dalla difesa.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della pena pecuniaria, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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