Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 26-04-2011, n. 16346 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, adito dall’indagato P.S. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari, inflitta al predetto con ordinanza in data 27/11/2010 del G.I.P. in sede in ordine al reato di concorso in detenzione illecita di gr.121 di sostanza stupefacente del tipo hashish ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il predetto era stato fermato e trovato in possesso di undici involucri di carta stagnola contenente sostanza stupefacente del tipo hashish e di un panetto della stessa sostanza, ancora da suddividere per un peso complessivo di gr. 121 lordi, nonchè della somma di Euro 150; nel suo appartamento veniva rinvenuta una bottiglia in plastica con la cannuccia usata abitualmente per l’assunzione di droga, nonchè all’interno di un suo giubbotto altri nove involucri dello stesso tipo e un panetto della stessa sostanza.

In motivazione il Tribunale non dubitava della gravità del quadro indiziario, e riteneva provata la destinazione allo spaccio della sostanza repertata alla stregua del dato ponderale di essa, della detenzione della somma di danaro, della quale non era stata resa alcuna giustificazione sulla sua provenienza, escludeva infine che potesse ricorre l’ipotesi attenuata di cui al cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, apprezzava inoltre il quadro cautelare, stimando congrua e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato la misura inflitta.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale reitera la doglianze, già espresse nei motivi di riesame, di cui alla nota difensiva allegata agli atti, concernenti la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della destinazione allo spaccio della sostanza repertata e della mancata applicazione dell’ipotesi attenuata, censurando il giudice a quo, che non aveva fatto corretto uso dei canoni interpretativi indicati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare domiciliare, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente.

Ed invero nel caso in esame il Tribunale ha dato conto, con puntuale e adeguato apparato argomentativo di cui in precedenza si è fatto cenno delle ragioni della conferma della misura cautelare inflitta al P., enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti al fine di dimostrare la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente repertata ed escludere l’invocata ipotesi attenuata, correttamente applicando i parametri suggeriti dalla giurisprudenza di questa Corte, quali il dato qualitativo e quantitativo, le modalità e le circostanze della condotta.

Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito-Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8, non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziario.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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