T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 21-04-2011, n. 783 Carriera inquadramento Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentire dichiarare il preteso diritto ad essere inquadrato nella qualifica di Direttore Amministrativo 11° livello e a ricevere il corrispondente trattamento economico, percependo le differenze retributive a far data dal 9 novembre 1993, oltre interessi e rivalutazione.

Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione intimata, che ne ha eccepito l’irricevibilità e inammissibilità, domandandone comunque il rigetto, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Preliminarmente, dev’essere vagliata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

L’eccezione è fondata.

Con l’odierna impugnativa, notificata il 15 settembre 2000 e depositata il successivo 28 settembre, il ricorrente fa valere una pretesa retributiva asseritamente fondata sull’erronea attribuzione del livello decimo di Direttore amministrativo anzichè dell’undicesimo in seno all’atto di inquadramento nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell’art. 8 della legge n° 53/1985.

Tuttavia, l’atto di inquadramento, emanato con D.A. 10 gennaio 1996, non è stato impugnato entro il termine decadenziale e non è impugnato neanche con il ricorso in esame, e, per tale ragione, si è consolidato.

Per orientamento giurisprudenziale pacifico, infatti, "il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale, soggetto a termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell’Amministrazione, atteso che l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione è quella di titolare di un mero interesse legittimo" (Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1251).

Non sussiste, neanche ai fini risarcitori, l’interesse all’accertamento della legittimità del summenzionato inquadramento, non essendo stata proposta domanda risarcitoria ed essendo ormai decorso il termine decadenziale del 15 settembre 2000 previsto dalla disposizione transitoria dell’art. 69, settimo comma, del d.lgs. n° 165/2001, come unanimemente inteso dalla giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di legittimità (Cons. Stato, Adunanza Plenaria 21 febbraio 2007, n° 4; Corte cost.le, ord.ze nn. 214/04; 213/05; 382/05; 197/06; Cassazione civile, sez. un., 31 marzo 2006, n. 7581).

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali possono essere compensate, attesa l’epoca di proposizione dell’impugnativa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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