Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 26-04-2011, n. 16345 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, adito dall’indagato Y.M. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta al predetto con ordinanza in data 7/1/2011 del G.I.P. in sede in ordine al reato di concorso in detenzione illecita di gr.10,23 di cocaina e gr.41,31 di hashish ex art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il predetto era stato colto di sorpresa in un appartamento, mentre sedeva insieme con altre tre persone di sesso maschile intorno ad un tavolo, sul quale erano collocate dosi già confezionate di cocaina e hashish nelle quantità suindicate, ed inoltre nelle tasche dell’indagato veniva trovato altro quantitativo di hashish del peso di gr.13,10. Sul tavolo venivano trovati attrezzi per il confezionamento di dosi, quali pinze, un coltello multiuso e due rotoli di pellicola trasparente.

In motivazione il Tribunale respingeva la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura imposta per effetto della mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio dei coindagati, richiamando sul punto la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, e, a conferma della misura in corso, valorizzava la sorpresa in flagranza, la inverosimiglianza delle giustificazioni rese, le ingiustificate reticenze circa le persone che coabitavano con lui, la inaffidabilità delle dichiarazioni rese da costoro, il ritrovamento nelle sue tasche di un ulteriore quantitativo di hashish.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale con il primo motivo reitera la doglianza in ordine alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare per violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 in riferimento alla mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio dei coindagati, dai quali emergevano delle chiare assunzioni di responsabilità e l’estraneità dello Y. e censura l’errore dei giudici del riesame nell’avere ritenuto, pur senza acquisire detti atti, l’ininfluenza di tali dichiarazioni. Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della pericolosità dell’indagata e alla mancata risposta alla richiesta di sostituire la misura in corso con quella degli arresti domiciliari.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura. Tra gli elementi sopravvenuti a favore delle persone sottoposte alle indagini, dei quali è obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 5, rientrano tutte le prove astrattamente significative per l’esclusione della ragionevole probabilità della responsabilità dell’indagato.

Tra esse non è "sic et simpliciter" annoverabile l’interrogatorio dei coindagati, a meno che non abbiano un contenuto, che non si limiti alla mera contestazione delle accuse e sia oggettivamente favorevole all’indagato (Cass. Sez. 6, 3/2-15/3/04 n.12257 Rv.228469).

Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente esaminato la prospettazione difensiva, fondata sulle dichiarazioni dei coindagati, ritenute liberatorie per il cautelato, e pur ammettendone l’esistenza, ha escluso, con motivazione immune da vizi logici e perciò stesso incensurabile in questa sede, che tali affermazioni potessero costituire elemento sopravvenuto a favore dello Y., valorizzando la loro natura di mere affermazioni difensive, non agganciate a specifici dati fattuali ed oggettivi, finalizzate solo a diminuire la responsabilità di ciascuno dei partecipanti al convegno, fornendo una ricostruzione confusa della vicenda, non idonea a contrastare la situazione di fatto riscontrata dai verbalizzanti.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda in Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *