T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 21-04-2011, n. 780 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata per l’odierno ricorrente ai sensi del D.L. 1 luglio 2009 n° 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n° 102.

Si é costituita l’amministrazione intimata, che ha domandato il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 939 del 20 ottobre 2010, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissato, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 23 marzo 2011.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso é fondato.

L’impugnato diniego di regolarizzazione ha richiamato, a supporto della determinazione, il parere negativo espresso dalla Questura di Agrigento ai sensi dell’art. 1ter, comma 13, della menzionata legge n° 102/2009, per essere stato il ricorrente denunciato per ricettazione e violazione delle norme in materia di immigrazione.

Tale norma dispone che "non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: (…) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del medesimo codice".

Parte ricorrente ha prodotto in giudizio certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato il 5 maggio 2010, attestante l’insussistenza di condanne riportate dall’interessato, nonché certificato dei carichi pendenti, in pari data, attestante l’insussistenza di procedimenti penali pendenti a carico del medesimo istante.

In base alla lettera della disposizione normativa invocata e all’interpretazione giurisprudenziale consolidata, è illegittimo il provvedimento di diniego della regolarizzazione a motivo di una mera denuncia per reati astrattamente ostativi, quando non vi sia prova che a tale denuncia sia seguito un procedimento penale concluso con sentenza di condanna, sia pur non definitiva, nonché in mancanza di un’esplicita e motivata valutazione in ordine alla pericolosità sociale dell’istante (conforme Corte Costituzionale, sentenza 1822005, n. 78; Cons. Stato, 10 maggio 2010 n. 2801).

Nel caso di specie, i detti presupposti legali di esercizio del potere reiettivo non si sono verificati, di talchè, non ricorrendo alcuna delle fattispecie fondanti il c.d. "automatismo espulsivo", in ragione delle contiguità criminali che il loro accertamento in sede penale evidenzia (reati in materia di stupefacenti, reati di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione et similia), il diniego impugnato appare inficiato dalla dedotta violazione di legge.

Per tale ragione, il ricorso dev’essere accolto perché fondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni intimate, in solido, nella misura, ritenuta equa, di euro mille/00, oltre IVA e c.p., come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni intimate, in solido, alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte ricorrente, liquidate nella misura, ritenuta equa, di euro mille/00, oltre IVA e c.p., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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