T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 21-04-2011, n. 779 Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono proprietari di un lotto di terreno sito nel Comune di Carini, Contrada Vignazzi, Via Pianta del Principe (catasto foglio di mappa n. 11, p.lle 493494).

Con il provvedimento impugnato il Comune di Carini ha ordinato la demolizione di opere abusive eseguite nel predetto immobile; in particolare, si tratta di "una piattaforma in c.a. delle dimensioni di ml 13,00 x ml 15,00 circa, fuoriuscente dal piano di campagna nel punto più alto di mt 1,20 circa, oltre la realizzazione di n. 14 pilastri in c.a.".

Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso nel quale sono stati prospettati i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione degli artt. 4, 7, 8 e 10 L. 241/1990, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, sviamento;

2). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di idonea e congrua motivazione, violazione e falsa applicazione della l.reg. n. 47/1985.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il presente ricorso deve essere respinto.

In particolare:

a). va, innanzitutto, disatteso il primo motivo, in quanto per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029);

b). inoltre – sul presunto difetto di motivazione – si osserva che, come è ampiamente noto, il provvedimento che ingiunge la demolizione è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

Presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell’opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5229; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07 settembre 2009, n. 4899; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16 luglio 2009, n. 7036; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 aprile 2009, n. 3579);

c). infine, diversamente a quanto sostenuto in ricorso, è evidente che – in mancanza di presentazione di domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 13 L. 47/1985 – la PA non può e non deve specificare se sia possibile ottenere (in astratto) la predetta sanatoria.

In definitiva, valutata la legittimità dell’operato complessivo dell’Amministrazione, il ricorso deve essere respinto.

In mancanza di costituzione di controparte non si dà luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso come in epigrafe proposto.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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