Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 26-04-2011, n. 16338 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.L. ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha applicato nei suoi confronti la pena per i reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate in danno della moglie ex artt. 572, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2, secondo la concorde richiesta delle parti, e denuncia con il primo motivo la illegalità della pena, determinata in anni due di reclusione, senza considerare che l’aumento per la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 non poteva in nessun caso superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti, come si evinceva dal certificato penale in atti; con il secondo motivo la violazione della legge processuale in riferimento alla ammissione della parte civile, nonostante l’opposizione della difesa dell’imputato, avvenuta in violazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite a mente del quale non è ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena non solo nel corso delle indagini ex art. 447 c.p.p., ma anche nel corso delle udienze fissate ex artt. 464 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale) e dell’art. 464 c.p.p., comma 1, ult. periodo e art. 458 c.p.p., comma 1 (a seguito di decreto di giudizio immediato), nonchè alla liquidazione delle spese avvenuta senza indicare le voci e senza alcuna valutazione della congruità dei singoli emolumenti.

E’ fondato il primo motivo, che assorbe tutti gli altri.

Ed invero nell’irrogare la pena concordata tra le parti nella misura di anni due di reclusione il G.I.P. ha omesso di considerare che l’aumento per effetto della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, non poteva in nessun caso superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti, secondo quanto dispone la norma di cui al cit. art. 99 c.p., comma 6.

Nel caso in esame le parti avevano concordato un aumento a tale titolo di un anno di reclusione, laddove dai precedenti penali, risultanti dal certificato del casellario giudiziario in atti, si evince che il cumulo delle pene è inferiore ad un anno.

Consegue pertanto che essendo la richiesta delle parti fondata su di una pena illegale, il G.I.P. avrebbe dovuto rifiutare la ratifica dell’accordo, non potendo convenire sulla misura della pena (Cass. Sez. 2, 11/3-8/7/1992 n. 7817 Metino).

L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il seguito di competenza.

Essendo l’imputato in stato di detenzione domiciliare per tale titolo, ne deve essere disposta la immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la liberazione immediata dell’imputato se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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