Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 26-04-2011, n. 16337 Associazioni mafiose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella del locale Tribunale in data 29/6/2007 appellata dall’imputato, condannato in primo grado alla pena di giustizia per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3bis, comma 4 per avere omesso di ottemperare all’obbligo del deposito cauzionale della somma di Euro 1.200,00 entro il termine di legge, disposto con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, che applicava nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s..

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della possibilità economica dell’imputato di provvedere al pagamento della cauzione e richiama la giurisprudenza di legittimità in materia a mente della quale tale impossibilità può essere fatta valere anche durante il procedimento penale, con conseguente obbligo del giudice di provvedere alle necessarie verifiche, onde accertare l’effettivo stato di indigenza dell’obbligato, a prescindere dalle indagini precedentemente svolte dal giudice della prevenzione.

Il ricorso è inammissibile perchè la censura proposta esorbita dal catalogo dei casi di ricorso, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del comma 3 cit. art., volta, come esse appare, sotto l’apparenza della violazione di legge e del difetto di motivazione, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità.

Nel caso in esame la corte distrettuale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, ed in particolare valorizzando la mancanza di prove della asserita impossibilità ad adempiere, fondata su un di una documentazione, non idonea a dimostrare l’assunto difensivo, perchè non riferibile all’imputato e relativa a fatti verificatisi nell’anno (OMISSIS), in epoca cioè di gran lunga antecedente all’insorgenza dell’obbligo.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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