T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 278 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente fa presente di essere assegnataria della gestione della discarica Consortile; nel 2006 all’esterno della discarica vennero accertati dall’ARTA alcuni superamenti dei livelli consentiti di alcune sostanze inquinanti, per cui si svolsero varie riunioni tra gli enti interessati. Spiega che il parallelo procedimento AIA è stato completato.

Nonostante che gli inquinamenti non fossero imputabili alla ditta ricorrente, tuttavia il Presidente della Provincia ha emesso l’ordinanza qui impugnata.

A sostegno deduce la violazione articoli 242 e 244 del D Lgs 152 del 2006, carenza d’istruttoria e illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti.

Nel caso il responsabile dell’inquinamento non risulta affatto identificato con una ragionevole certezza, come prevede la legge e come confermato dalla giurisprudenza. Manca ogni prova che colleghi dal punto di vista causale la discarica all’inquinamento. La stessa preparazione del provvedimento AIA vale a escludere ogni responsabilità della ditta per quanto concerne l’inquinamento riscontrato.

Nel caso è poi mancata ogni accurata istruttoria, per cui risulta palese l’illogicità e lo sviamento, oltre alla violazione dell’art. 244 del D Lgs. 152 citato, per mancanza di un’individuazione corretta del responsabile.

Resiste in giudizio il Comune di Lanciano.

Resiste in giudizio anche l’amministrazione provinciale di Chieti

Interviene il Consorzio, che ritiene competente a pronunciarsi il TAR Pescara in un’interpretazione costituzionalmente corretta dell’art. 135 del Codice del processo amministrativo.

Ciò premesso, il Consorzio aderisce alle tesi di parte ricorrente sulla mancanza di alcuna seria prova sul nesso causale tra la gestione della discarica e l’inquinamento riscontrato.

Resiste in giudizio anche la Regione.

Infine, nel corso della pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

L’atto principale impugnato è invero l’ordinanza emessa il 9 novembre 2010 dal presidente della provincia di Chieti, oltre che i provvedimenti collegati. In tale ordinanza si ordine al consorzio di procedere alla bonifica ai sensi per gli effetti dell’articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, in quanto risulterebbero superati i valori di concentrazione previsti dalla soglia di rischio per alcuni elementi.

Si impugnano altresì varie note del consorzio, la prima del 19 novembre 2009 e la seconda del 25 novembre 2010, la prima delle quali ha diffidato la Ecologica dal verificare le cause delle contaminazioni, e la seconda che ha inibito conferimento di rifiuti alla discarica ed ha avviato indagini geologiche per verificare le fonti inquinanti; infine nel presente ricorso della Ecologica Sangro viene impugnata anche la nota del 26 novembre con cui il consorzio ha diffidato la società ad eliminare le cause della contaminazione dando esecuzione alla ordinanza del 9 novembre 2010 della provincia. Sempre nel ricorso viene impugnata la determinazione adottata dalla regione Abruzzo nella riunione del 30 novembre 2010, che ha demandato le valutazioni e le decisioni in ordine al piano di caratterizzazione ai tecnici incaricati dal consorzio. Anche se le note citate sono state impugnate, si tratta comunque di atti che hanno come presupposto il provvedimento del presidente della provincia del 9 novembre 2010, per cui ove quest’ultimo fosse viziato verrebbero caducati tutti i successivi provvedimenti adottati dal consorzio e dalla Regione.

In via preliminare deve essere affrontato il problema della competenza del Tar Pescara. La questione si pone in quanto l’articolo 135 del codice del processo amministrativo dispone che sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio sede di Roma anche le controversie di cui all’articolo 133 comma primo lettera p); a sua volta l’articolo 133 stabilisce che sono appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto le ordinanze e i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5 della legge 225 del 1992, e altresì tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.

Tale norma indubbiamente comporta alcuni problemi interpretativi. La questione invero del nuovo tipo di competenza esclusiva è stata inviata alla Corte costituzionale con apposita ordinanza del 18 novembre 2010 del tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli. Invece il tribunale amministrativo del Lazio sede di Roma ha ritenuto con apposita ordinanza del 9 novembre del 2010, che della norma si potesse dare una lettura costituzionalmente corretta e rispettosa dei criteri della delega, per cui le controversie attinenti all’azione di gestione del ciclo dei rifiuti attribuite al Tar del Lazio sono esclusivamente quelle adottate nell’ambito di un’emergenza dichiarata ai sensi del citato articolo 5 della legge 225 del 1992.

Questo tribunale amministrativo, esaminate le ordinanze rispettivamente del Tar Campania e del Tar Lazio, decide di aderire alla tesi del secondo, perché essa appare un’interpretazione senz’altro possibile e conforme a costituzione. In base al noto canone per cui tra due interpretazioni possibili è necessario privilegiare sempre quella costituzionalmente corretta, si ritiene quindi che la competenza della presente controversia sia di questo tribunale.

Venendo ora al merito della presente controversia, si osserva da un lato che il provvedimento del 9 novembre 2010 del presidente della provincia di Chieti presenta un duplice contenuto, il primo riguardante la necessità di ulteriori indagini e il secondo, l’unico veramente lesivo della posizione sia della Ecologica sia del consorzio, in cui inibisce l’utilizzo della discarica e ordina la sua bonifica. Le due parti del provvedimento ordinanza qui impugnato peraltro risultano strettamente collegate tra di loro, per cui non sarebbe possibile annullare in parte l’ordinanza medesima. Quest’ultima è stata chiaramente adottata sulla base dell’articolo 242 del citato decreto legislativo 152 del 2006.

Va rilevato che, ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell’inquinamento rilevato all’attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575).

Infine dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava, infatti, che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594).

Tornando al caso oggi in esame, appare evidente che l’ordine di bonifica rivolto al consorzio e da questi alla Ecologica non sia stato affatto preceduto da un’adeguata individuazione del responsabile dell’inquinamento. Ciò si deduce innanzitutto dal contenuto medesimo dell’ordinanza impugnata, la quale demanda al consorzio ulteriori indagini per individuare esattamente la fonte dell’inquinamento. Invero, non solo non è stato individuato un nesso causale tra il soggetto che gestisce la discarica e l’inquinamento, ma addirittura la sentenza 526 del 2009 del tribunale di Lanciano ha stabilito che la prova del nesso causale non sussiste. Non solo, anche in occasione del provvedimento AIA (autorizzazione integrata ambientale) del 30 giugno del 2009, rilasciato dalla regione, non si è affatto appurata l’origine dell’inquinamento e ancor meno la responsabilità del gestore dell’impianto.

Dagli atti impugnati risulta poi che le indagini sulla causa del superamento delle soglie di concentrazione non sono mai giunte a una conclusione univoca, mentre non si è giunti ad alcuna conclusione nemmeno sulla probabilità delle cause stesse. È mancato in sostanza il completamento delle indagini per individuare il rapporto causale tra gestione della discarica in oggetto e l’inquinamento riscontrato, presupposto questo indispensabile per poter ordinare la bonifica a carico del soggetto responsabile, nel caso non individuato in modo sicuro o almeno altamente probabile.

Da quanto detto emerge la fondatezza del ricorso e l’illegittimità dell’ordinanza del presidente della provincia del 9 novembre 2010, per mancanza di un presupposto previsto dalla legge, cioè la prova del nesso di causalità tra il soggetto intimato e l’inquinamento riscontrato. Ovviamente, qualora in futuro il nesso di causalità venisse dimostrato a seguito di accurate indagini tecniche, l’ordinanza potrebbe essere reiterata, sussistendone i presupposti di legge.

L’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’ordinanza gravata comporta la caducazione di tutti gli atti successivi impugnati.

Le spese di giudizio possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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