Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 26-04-2011, n. 16331 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Salerno ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di P.N. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Il Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta di riesame.

2. Ricorre per cassazione l’indagato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si lamenta travisamento della prova. Si è ritenuto che il ricorrente fosse coinvolto nell’associazione criminale per via della sua presenza in alcuni momenti importanti come l’approvvigionamento di tre chili di cocaina presso il (OMISSIS). Il giudice ritiene provata tale circostanza sulla base di dichiarazioni rese da D.L.F.. Tale opinamento è erroneo giacchè il D.L. non ha mai riferito, nei suoi interrogatori, della presenza del P..

Tale grave errore vulnera radicalmente la motivazione.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto l’esistenza di esigenze cautelari. In realtà il certificato dei carichi pendenti è negativo. Dal certificato penale, inoltre, emerge solo l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso nel (OMISSIS), in ordine al quale è intervenuta riabilitazione.

2.3 Con il terzo motivo si lamenta vizio della motivazione per ciò che attiene all’esistenza di gravi indizi. Si premette di aver presentato al Tribunale articolate deduzioni volte ad inficiare la lettura accusatoria degli atti, che vengono integralmente trascritte.

Il Tribunale ha omesso di analizzare le censure, non avendo offerto alcuna motivazione al riguardo.

La motivazione è inoltre contraddittoria e manifestamente illogica.

Infatti si è omesso di indicare per quali ragioni le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti siano ritenute attendibili. D’altra parte, l’evocazione delle intercettazioni telefoniche serve solo a dimostrare la presenza di contatti personali, ma non costituisce riscontro oggettivo. L’incoerenza è accresciuta dal fatto che si attribuisce all’indagato un ruolo minore e temporaneo cui fece seguito l’estromissione dall’associazione illecita.

2.4 Con l’ultimo motivo si prospetta vizio motivazionale quanto alle esigenze cautelari. Non solo il Tribunale si è basato su inesistenti pregiudizi penali, ma ha anche contraddittoriamente assunto l’esistenza delle dette esigenze dopo aver constatato che il ricorrente aveva avuto un ruolo minore e temporaneo; trascurando di considerare le prospettazioni difensive al riguardo.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 L’argomentazione afferente alla presenza dell’indagato all’interno dell’Hotel in cui avvenne un illecito, contrariamente a quanto dedotto, solo uno dei numerosi argomenti probatori esaminati dal Tribunale; nè esso reca un significato decisivo. Ne consegue che, pur escludendo la circostanza contestata, il quadro probatorio che sorregge l’ordinanza impugnata non è inficiato.

3.2 Quanto alle esigenze cautelari, il fatto storico da cui è scaturita la pronunzia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per una violazione della legge sugli stupefacenti costituisce, indipendentemente dalla riabilitazione, un dato di altissimo significato ai fini della valutazione in ordine al pericolo di recidiva.

3.3 L’ordinanza, d’altra parte, contrariamente a quanto dedotto, reca una esaustiva e ragionevole valutazione del quadro probatorio: i numerosi contatti telefonici e personali con altri indagati, contrassegnati da sudditanza; le plurime chiamate in correità attendibili, concordanti e confermate sia pure indirettamente dai servizi di osservazione e dalle intercettazioni stesse. D’altra parte, il ruolo minore ed il successivo allontanamento non appaiono circostanze idonee ad escludere di per sè l’esistenza dei reati.

3.4 Infine, quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, la Corte considera non solo la presunzione introdotta dal novellato art. 275 c.p., comma 3, ma anche un precedente analogo episodio illecito dal quale, dunque, si traggono correttamente concreti e significativi elementi di giudizio.

Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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