T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 360 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe – tutti dichiarati esecutivi stante la mancata opposizione del debitore nei termini di legge – il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci è stato condannato al pagamento di somme di diverso ammontare, oltre interessi a favore della parte ricorrente ed alle spese della procedura.

Detti decreti, tutti debitamente notificati, non sono stati peraltro opposti nei termini e sono stati perciò dichiarati esecutivi e muniti di formula esecutiva.

Essendo rimasto infruttuoso il prescritto termine di trenta giorni, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo l’esecuzione dei richiamati decreti ingiuntivi.

Il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci intimato non si è costituito in giudizio.

Con il ricorso in esame si chiede che l’intimato Consorzio provveda a dare esecuzione ai decreti ingiuntivi in epigrafe indicati, oltre al rimborso spese forfetario del 12,50%, IVA e CPA come per legge.

Con specifico riferimento ai provvedimenti di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, in primo luogo si accerta il loro passaggio in giudicato, non essendo stati opposti nei termini e potendo unicamente essere impugnati per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.

Si registra, inoltre, la persistente inerzia, per oltre trenta giorni, da parte del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci intimato, a seguito degli atti di diffida e messa in mora debitamente notificati nei termini dalla parte deducente.

Pertanto si ravvisano tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione ai ridetti decreti ingiuntivi.

In caso di mancata esecuzione, entro il temine assegnato, vi provvederà un commissario ad acta, individuato sin da ora nel Prefetto di Frosinone o suo delegato, la cui nomina avverrà automaticamente, allo scadere del suddetto termine.

Le spese e gli onorari del presente giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico del menzionato Ente e quantificandosi come in dispositivo, mentre con separato decreto, all’esito dell’eventuale intervento del citato commissario ad acta e previo suo deposito di nota spese, si provvederà a liquidare il quantum dovuto al medesimo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci di dare esecuzione ai quattro decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, i primi tre emessi dal Tribunale di Cassino e il quarto dal Giudice di Pace di Arce, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, provvederà un commissario ad acta, da individuarsi nel Prefetto di Frosinone o suo delegato, al quale viene assegnato un termine di novanta giorni per l’espletamento dell’incarico, decorrente dall’eventuale sua nomina, che avverrà automaticamente allo scadere dal suddetto termine attribuito all’Amministrazione.

Condanna il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci a versare al ricorrente la somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di spese e competenze del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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