Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano N. 138/2009

costituito dai magistrati:

Marina ROSSI DORDI – Presidente

Hugo DEMATTIO – Consigliere relatore

Hans ZELGER – Consigliere

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS – Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2009

presentato da

BUILDING S.r.l., in persona del legale rappresentante Ezio Paternoster, rappresentata e difesa dagli avv.ti Karl Zeller e Stefan Thurin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Siegfried Brugger in Bolzano, via Cappuccini n. 5, giusta delega a margine del ricorso, – ricorrente –

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher, Renate von Guggenberg, Alexandra Roilo e Patrizia Pignatta, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3, giusta delega a margine dell’atto di costituzione, – resistente –

RICORSO per esibizione di atto amministrativo ai sensi dell´articolo 25 comma 5, L.n.241/1990

Visto il ricorso notificato il 18.2.2009 e depositato in segreteria il 25.2.2009 con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 16.3.2009;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 17.3.2009 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. A. Knoll, in sostituzione dell’avv. K. Zeller per la ricorrente e l’avv. A. Roilo per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con lettera 19 gennaio 2009 la società ricorrente, tramite il suo legale, presentava alla Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio appalti, formale richiesta di accesso ai seguenti documenti:

1. copia dei bandi di gara per macchinari e arredamento della scuola professionale “Dipl. Ing. Luis Zuegg” di Merano relativi agli anni 2006 e 2007;

2. copia dei verbali del responsabile di progetto dott. Ing. Maurizio Patat relativi alle sedute di coordinamento per l’arredamento e i macchinari delle officine degli anni 2006-2008;

3. copia degli atti di nomina del responsabile di progetto per l’arredamento dott. Arch. Alessia Biotti e del consulente ing. Stephan Dallago;

4. copia dei verbali del responsabile di progetto per l’arredamento dott. arch. Alessia Biotti e del consulente ing. Stephan Dallago relativi alle sedute di coordinamento 2006-2008;

5. copia della fideiussione Cassa di Risparmio s.p.a. n. 107601001/13.

Spiegava che detta documentazione doveva servire per l’instaurazione di una causa civile contro la Provincia autonoma di Bolzano.

Con lettera 4 febbraio 2009 l’Ufficio appalti ha negato l’accesso sul rilievo che trattatasi di “atti di diritto privato” (privatrechtliche Akten) come tali non accessibili.

Il ricorrente adiva quindi questo Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 5 della legge n. 241/1990 chiedendo l’ordine di esibizione giudiziale della documentazione di cui sopra.

Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 17 marzo 2009 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’acquisizione del documento n. 5.

La vertenza è quindi stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

Il ricorso merita accoglimento parziale.

La ricorrente espone

– che in esito al collaudo di lavori eseguiti per conto della Provincia autonoma di Bolzano in esecuzione di un contratto (avente ad oggetto l’acquisto da parte della Provincia di un edificio da costruire e da destinare all’ampliamento della scuola professionale “Dipl. Ing. Luis Zuegg” in Merano) la Provincia le aveva decurtato il corrispettivo per Euro 584.000,00 a titolo di penale per un ritardo di 146 giorni;

– che secondo la Building le somme erano state trattenute illegittimamente, per cui intendeva agire giudizialmente contro la Provincia;

– che per giustificare il ritardo o, comunque, provare la mancanza del danno o, almeno, l’eccessività della penale applicata in relazione allo stesso, doveva acquisire della documentazione relativa alle gare di appalto espletate per l’arredamento e i macchinari della detta scuola professionale negli anni 2006-2008.

Chiedeva quindi l’esibizione della documentazione come elencata in epigrafe.

La Provincia eccepisce che si tratterebbe di atti privati non accessibili e che, per quanto riguarda i bandi di gara, gli stessi sono pubblicati e quindi accessibili da tutti e, per quanto riguarda la fideiussione, trattarebbesi di documento in possesso della ricorrente.

Per quanto concerne quest’ultimo la ricorrente, con dichiarazione a verbale, ha rinunciato all’acquisizione.

Per il resto il ricorso merita accoglimento parziale.

Non è certamente fondato per quanto diretto ad un ordine di esibizione di bandi di gara pubblicati (sul sito della Provincia autonoma di Bolzano e sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea) e quindi accessibili senza ordine del giudice.

Appare fondato, invece, per quanto ha di mira la documentazione relativa ad un appalto pubblico (documenti elencati sub 2, 3 e 4), ancorchè si tratti – come eccepito dall’Amministrazione – di atti privati.

Invero, ai sensi dell’art. 24 L.P. n. 17/1993 e dell’art. 22 L. n. 241/1990 – di regola e a parte particolari ragioni di privacy o di segretezza, che qui non si adducono – anche gli atti provenienti da soggetti privati sono equiparati agli atti amministrativi ai fini dell’accesso e quindi sono suscettibili di ostensione se utilizzati ai fini di un’attività amministrativa.

Conclusivamente quindi il ricorso va accolto parzialmente con conseguente obbligo per la Provincia autonoma di Bolzano di consentire al ricorrente di accedere alla documentazione di cui sopra.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso, ordina alla Provincia autonoma di Bolzano di esibire alla ricorrente la documentazione di cui sopra n. 2, 3 e 4.

Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 17.3.2009.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI Hugo DEMATTIO

/br/rm

N. R.G. 51/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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