Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 26-04-2011, n. 16327 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di L’Aquila ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di F.R. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando che la sentenza è priva di motivazione per ciò che attiene alla concessione delle attenuanti generiche. Non viene infatti esplicitato per quali ragioni la circostanza in questione sia stata ravvisata.

La difesa ha presentato una memoria chiedendo la reiezione del ricorso.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata enuncia in motivazione che la qualificazione giuridica del fatto contestata è esatta, che la pena è congrua e che il procedimento per la sua determinazione è corretto. Si è in presenza di motivazione sintetica ma appropriata, considerata la natura pattizia del rito, come enunciato da questa Suprema in numerose occasioni. Nè può essere trascurato che la sentenza recepisce le concordi manifestazioni di volontà delle parti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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