T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-04-2011, n. 3541 Carenza di interesse sopravvenuta Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

In data 31.5.2010 la ricorrente segnalava al Comune di Roma la presenza di un grosso cavo di acciaio pendente tra due Palazzi (quello del Condominio di Via Saint Bon n.25, quello di Via Saint Bon n.49 e quello di Viale delle Milizie nella immediata vicinanza della sede del Codacons) in posizione basculante.

Poiché il cavo costituisce pericolo per la pubblica incolumità essendo a rischio di cedimento, con possibile caduta sui passanti e/o sugli automezzi sottostanti, l’associazione ricorrente ne chiedeva la rimozione.

Secondo gli accertamenti dell’associazione ricorrente, il cavo in questione non ha più alcuna funzione pubblica, né la originaria pubblica utilità (che consisteva nell’operare come ponte di appoggio per fili elettrici e condutture).

La ricorrente sollecitava la rimozione del cavo anche nei confronti dell’INA (antica proprietaria di tutti gli stabili della zona), della Telecom, e di Città del Vaticano.

Nessuno dei soggetti interessati riscontrava le richieste di rimozione.

Il 16.9.2010 il Comune di Roma faceva effettuare un sopralluogo che non produceva alcun effetto utile.

Infine con la nota prot. n.VR/48363 del 15.11.2010 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile del Comune di Roma, il XVII Municipio del Comune di Roma (Ufficio Tecnico) e la Polizia Municipale, rappresentano che non vi è imminente pericolo di caduta del cavo ed ordinano "che i Condomini interessati dal cavo provvedano immediatamente ad eseguire i lavori urgenti" atti a garantirne il consolidamento.

Con il ricorso in esame il Codacons chiede che il Giudice Amministrativo adìto:

annulli, per le conseguenti statuizioni, il provvedimento impugnato;

ed ordini all’Amministrazione comunale di rimuovere il cavo in questione, nominando un Commissario ad acta per l’adozione dei necessari e/o opportuni provvedimenti strumentali.

Ritualmente costituitasi in giudizio, Roma Capitale (già Comune di Roma) in persona del Sindaco p.t. ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e comunque l’infondatezza nel merito dello stesso.

Infine, all’udienza del 23.3.2011, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è improcedibile, e in parte anche inammissibile.

1.1. Nella parte relativa alla domanda volta all’annullamento del provvedimento impugnato, il ricorso è divenuto improcedibile.

Ed invero gli Amministratori dei Comdominii interessati, hanno inviato alla Polizia Municipale di Roma le note prot. VR/6342 del 14.2.2011 e prot. VR/8123 del 24.2.2011 con le quali comunicano di aver ottemperato a quanto disposto dalla nota provvedimentale impugnata.

In particolare:

il Condominio di Via de Saint Bon n.61 ha trasmesso al Comune di Roma la relazione del proprio tecnico il quale comunica: a) di aver provveduto ad eseguire l’intervento necessario, che è consistito nell’affiancare al cavo originale un nuovo cavo in acciaio per un tratto di circa 20 metri, pari alla lunghezza che interessa il Condominio; b) e che il nuovo cavo è stato assicurato, indipendentemente dall’originale, ad un ferro con occhiello solidamente murato nel parapetto del terrazzo;

ed il Condominio di Via de Saint Bon n.25 ha trasmesso la relazione del proprio tecnico, il quale afferma che dalle verifiche eseguite in data 10.1.2011 risulta che il cavo è sostenuto da un palo ancorato al parapetto esterno del terrazzo condominiale mediante una staffa e che tale sostegno è risultato stabile ed in sicurezza, sicchè non sono necessari ulteriori interventi di consolidamento.

Ragioni, queste, che fanno venir meno ogni interesse a coltivare la domanda giudiziale volta all’annullamento del provvedimento, nella parte in cui disponeva che i condominii agissero per la salvaguardia della sicurezza.

1.2. Nella parte relativa alla richiesta di emissione di un’ordinanza giudiziale volta alla nomina di un Commissario ad acta con il mandato di rimuovere il cavo, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione (oltrecchè ed ancor prima che improcedibile per quanto già sopra rilevato).

Ed invero a seguito del sopralluogo effettuato il 16 settembre 2010, l’Amministrazione accertava:

che non vi era pericolo imminente di caduta del cavo (confermando quanto già accertato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e da essi affermato nel fono n.48821 del 14.7.2010);

e che pertanto non sussistevano elementi che imponessero (o che giustificassero) un intervento di urgenza a tutela della pubblica incolumità.

E poiché il Giudice Amministrazione ha il potere di nominareCommissari ad acta (con il mandato di far adottare provvedimenti specifici) esclusivamente nei cc.dd. "giudizi di ottemperanza" (e dunque a fronte di titoli esecutivi che giustifichino tale operazione giudiziaria) o/e comunque nei casi tassativamente stabiliti (nei quali non rientra quello per cui è causa), il difetto di giurisdizione in ordine alla specifica domanda giudiziale in esame appare evidente.

Prima di chiedere la nomina di un Commissario ad acta (con un mandato esecutivo così specifico), il ricorrente:

avrebbe dovuto agire giudizialmente chiedendo l’accertamento della effettiva sussistenza dello stato di pericolo per la pubblica incolumità; questione – questa – che avendo ad oggetto la verifica della lesione (o della messa in pericolo) di diritti soggettivi (salute ed incolumità), appare devoluta – però – alla cognizione del Giudice Ordinario;

oppure avrebbe dovuto impugnare tempestivamente (lamentando eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e erronea valutazione) i provvedimenti amministrativi che hanno negato la sussistenza dello stato di pericolo, chiedendo in quella sede (mediante l’esame della legittimità del procedimento) un più approfondito accertamento in ordine ai fatti. Ed invero, soltanto un accertamento sfociante in un giudicato produttivo di un sufficiente grado di certezza legale, può giustificare l’invocata "esecuzione" giudiziale – in questo si risolve, de facto, la domanda dell’Associazione ricorrente – mediante la nomina e l’intervento del Commissario ad acta.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato parte improcedibile e per il resto inammissibile nei sensi indicati nel precedente capo.

La delicatezza della materia induce il Collegio a compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso parte improcedibile e parte inammissibile, nei sensi indicati in motivazione.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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