T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-04-2011, n. 3538 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che il ricorrente ha impugnato gli atti ed il provvedimento con i quali è stato giudicato non idoneo (per "iperbilirubinemia") al concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza;

– che con ordinanza n.1706 del 24.2.2011 questo TAR ha disposto una verificazione in contraddittorio volta ad accertare, mediante rinnovamento dell’esame medicosanitario già effettuato dall’Amministrazione, se il ricorrente sia effettivamente affetto dalla patologia riscontrata (in particolare: "se lo stesso sia affetto dalla c.d. "sindrome di Gilbert" e tenendo conto che in presenza di tale sindrome i valori ammessi, ai fini della valutazione dell’idoneità, sono superiori a quelli ordinariamente previsti come causa di esclusione") e dunque inidoneo a partecipare alla procedura concorsuale per l’arruolamento nella Guardia di Finanza;

– che tale accertamento, espletato da un Commissione medica operante presso il Policlinico Militare di Roma, ha dato esito favorevole al ricorrente;

ESAMINATI i motivi di ricorso;
Motivi della decisione

che con il primo assorbente mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione e difetto di motivazione, deducendo di essere stato erroneamente considerato inidoneo e di aver titolo per essere ammesso al concorso per cui è causa;

RITENUTO che la doglianza si appalesa fondata in quanto le risultanze della verificazione disposta da questo TAR hanno acclarato che il ricorrente è idoneo;

RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere; e che sussistano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive Euro.1.000, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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