Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 26-04-2011, n. 16312 Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Tivoli ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti all’imputato M.F. in relazione alla realizzazione di due ricoveri per cavalli, essendo intervenuta concessione in sanatoria. La pronunzia è stata annullata con rinvio davanti alla Corte d’appello, con sentenza di questa Suprema Corte in data 19 agosto 2008.

Nuovamente decidendo, la Corte d’appello ha affermato la responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A (del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C), capo C (delle L. n. 394 del 2001, art. 30) ed E (del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 67, 71 e 72;

ed ha invece dichiarato estinto l’illecito di cui al capo D per prescrizione e quello di cui al capo 6 a seguito della rimessione in pristino.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, esponendo che l’opera in contestazione è stata spontaneamente subito demolita e che è successivamente intervenuto regolare permesso di costruire 12 box per cavalli. Si eccepisce altresì, in diritto, che il giudizio è stato celebrato col rito abbreviato condizionato all’esame di un teste ed all’acquisizione di documentazione amministrativa. A seguito dell’annullamento da parte della Suprema Corte della pronunzia di merito, la Corte d’appello di Roma ha disposto, ai fini del giudizio, l’acquisizione del verbale dell’udienza del 3 aprile 2008 tenutasi davanti al Tribunale, che non è stato reperito agli atti. La Corte stessa ha esplicitato che tale verbale, unitamente alla documentazione prodotta, era indispensabile ai fini della decisione.

Successivamente la stessa Corte, constatata l’impossibilità di reperire la documentazione ridetta, ha pronunziato la sentenza impugnata senza disporre l’esame del teste escusso nell’udienza indicata nè l’acquisizione dei documenti amministrativi a suo tempo prodotti in quella stessa udienza; dando così luogo al vizio di mancata assunzione di prova decisiva.

Si deduce altresì vizio della motivazione, non essendo stata considerata la precarietà delle opere. Tale vizio è stato propiziato dalla mancata acquisizione degli atti mancanti.

3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A, C ed E, cui si riferisce l’impugnazione; essendo stati gli altri reati già dichiarati estinti dalla sentenza impugnata. Tali illeciti contravvenzionali, infatti, sono stati accertati il (OMISSIS), sicchè è ampiamente decorso il termine prescrizionale massimo. Nè sussistono le condizioni per una pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce della acquisizioni desumibili dalle pronunzie di merito.

La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio, in ordine ai detti illeciti, per via della detta indicata causa estintiva.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle imputazioni di cui ai capi A, C ed E, perchè estinti i reati per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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