Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 26-04-2011, n. 16394

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – V.G. ricorre contro sentenza del Tribunale di Fermo, che ne ha confermato la condanna ad Euro 400 di multa ed al risarcimento dei danni, inflittagli dal Giudice di pace di Ripatransone, per ingiuria rivolta a P.V., cui diceva:

"io non ti do niente, adesso puoi andare a fare in culo".

Dalle sentenze si evince che la P., cui era stata fornita dal ricorrente, medico dentista, una protesi dentaria parzialmente da lei pagata, si era recata da lui per lamentare che l’apparecchio le cagionava fastidi e chiedere la prescrizione di farmaci a fronte della pretesa di saldo. V., dopo averle estratto la protesi, l’aveva cacciata in malo modo, dicendole le parole sopra riferite. Il Tribunale ha ritenuto provato il fatto anche per testimonianze del fratello del ricorrente che era in un locale contiguo e del marito sopravvenuto della persona offesa, che la trovava piangente e priva della dentiera. Ed ha escluso l’esimente di cui all’art. 599 cpv. c.p., perchè è indimostrato che la donna non volesse pagare il dovuto e, a riprova, solo dopo la querela di lei V. avrebbe agito per conseguirlo.

Il ricorso deduce violazione art. 594 c.p. e art. 599, comma 2.

Afferma che l’imputato è erroneamente ritenuto non credibile per non aver azionato il suo credito, mentre non si è rilevato che invece aveva inviato una raccomandata di sollecito alla P.. Il Tribunale non ha valutato che costei aveva detto della presenza di altri pazienti, indicandoli in maniera da non consentirne l’identificazione. Nè ha compiuto l’esame delle dichiarazioni del fratello dell’imputato, che connetteva l’accaduto al rifiuto del dovuto da parte dell’offesa, mentre ha valorizzato la testimonianza di sostegno del marito di lei. Non ha, insomma rilevato che l’imputato aveva anticipato le spese relative all’acquisto della protesi, nè ha dimostrato cosa avesse trattenuto l’imputato perciò la credibilità della persona offesa.

2 – Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e merito insieme.

Non contesta la frase incriminata, ma anzitutto travisa che la lettera della stessa frase da per sè conto compiuto del senso dell’accaduto. Indi contesta il ragionamento di condanna con argomenti per nulla decisivi quanto alla punibilità del reato di cui si tratta.

E’ difatti incontroverso che il ricorrente avesse fornito la protesi all’offesa che non aveva saldato l’intero debito, sicchè sia l’argomento iniziale del ricorso come quello finale, a fronte della privazione dell’apparecchio, restano fine a se stessi. Le puntualizzazioni intermedie del ricorso circa le prove sono irrilevanti, posto che il contesto nel quale si cala il fatto ha senso del tutto diverso, per sè incontrovertito.

Il Giudice d’appello ha difatti proprio verificato la giustificazione offerta dal medico al proprio comportamento, quale reazione al mancato pagamento del dovuto. E l’ha esclusa per l’evidente ragione che la prestazione richiesta dalla P. all’odontoiatra, soggetto ben diverso dall’odontotecnico, non investe la protesi per se stessa, bensì la sua funzionalità e sicurezza, cioè la ragione sanitaria per cui, quale paziente e non semplice acquirente, doveva, come aveva fatto, rivolgersi a lui.

Solo per sottolineare la pretestuosità dell’appello, visto che la questione non era quella del prezzo, il Giudice puntualizza che l’imputato non ha agito come avrebbe potuto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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